Normativa europea sugli additivi alimentari

Nuove regole per gli additivi

Dosi massime di alcuni coloranti alimentari
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“La tendenza vuole – prosegue Stirparo –  per quanto riguarda nello specifico le diciture previste per i coloranti di Southampton, il non utilizzo di quel tipo di coloranti perché quella dicitura è allarmistica e, in alternativa, si preferisce sostituire la sostanza pur di non incorrere né nell’allarmismo da parte del consumatore, né tanto meno nell’utilizzo di sostanze che possono determinare delle ripercussioni negative. E’ vero che il rischio rilevato dall’Efsa infatti è piuttosto marginale, ma non per questo è poco significativo tenuto conto della fascia di età a cui il warning è destinato”. Ma quanto il consumatore è effettivamente attento alle informazioni riportate in etichetta? “La problematica della leggibilità delle etichette, come pure l’educazione dei consumatori alla lettura dell’etichetta, presenta dei margini di problematicità. E di questo siamo ben coscienti sia noi come produttori che le istituzioni comunitarie tanto che, nell’ambito della nuova regolamentazione europea, si prevedono, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, dei margini migliori di leggibilità  delle etichette. La Commissionesta procedendo all’elaborazione di una bozza di linee guida sulla leggibilità, cosa che peraltro, dal punto di vista dell’industria si è provveduto del tutto volontariamente a stilare già due anni fa. Ci sono quindi delle linee guida sulla leggibilità delle etichette create da associazioni nazionali o europee di settore e poi confluite in un unico testo varato dall’Associazione europea Food Drink Europe, cioèla Confederazione che riunisce tutte le sigle dell’industria alimentare europea. Nel programma della Commissione europea, nell’ambito del Regolamento 1169/2011 sull’informazione al consumatore, rientra infatti il discorso della leggibilità, cioè del recepimento di determinate informazioni dall’etichetta, che tuttavia è soggetta a un numero di variabili tali e tante da rientrare nell’imponderabile. E’ vero che ci sono fasce di popolazione più attente, come gli allergici per esempio, o chi ha figli infanti, che prestano maggior attenzione alla lettura dell’etichetta per evitare che nell’alimento si trovino sostanze nocive o controindicate. Esistono inoltre fasce di popolazione che hanno in assoluto una maggior propensione a conoscere dettagliatamente i prodotti che acquistano; si tratta di persone dotate di un livello di diligenza maggiore rispetto ad altri. Ma se andiamo a considerare la popolazione nella sua generalità, anche gli ultimi studi in materia denunciano un’attenzione piuttosto scarsa da parte dei consumatori ad alcune informazioni di etichetta non legata soltanto alla leggibilità, ma anche alla immediata percettibilità. Si tratta di un capitolo molto difficile da gestire e, per quanto riguarda alcune sostanze come gli additivi, non c’è dubbio che le informazioni debbano essere accessibili ma, poiché gli additivi sono sostanze funzionali, il sistema europeo di indicare con una lettera piuttosto che indicare con un nome sostanze che di per sé non ci suggeriscono niente, non favorisce un’immediata trasmigrazione dell’informazione”. “D’altra parte – conclude Domenico Stirparo – poiché si sta parlando di sostanze funzionali e non di sostanze caratterizzanti l’alimento, probabilmente non rivestono un’importanza così fondamentale. E’ evidente che poi un occhio più attento deve essere pronto a cogliere determinate informazioni in modo da ravvisare la possibilità di un rischio o di un potenziale pericolo. Il principio di precauzione infatti ci impone di adottare delle diciture più esplicite, come avviene per i coloranti di Southampton, così come per diversi altri prodotti alimentari (ad es. quelli contenenti edulcoranti come l’aspartame, piuttosto che altre sostanze che possono provocare particolari effetti sull’organismo o in determinate fasce di età della popolazione)”. 

Coloranti contenenti alluminio

Una guida tematica di Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) sui coloranti rileva che, secondo un parere adottato dall’Efsa il 22 maggio 2008, la quantità di alluminio nella dieta settimanale dei cittadini dell’Unione non dovrebbe superare 1 mg/kg. Oltre questo livello, la sostanza potrebbe accumularsi nell’organismo  e creare interferenze con i sistemi riproduttivo e nervoso. In base a ricerche svolte in Europa, però, l’assunzione media settimanale di alluminio varia da 0,2 a 1,5 mg/kg di peso corporeo con punte fino a 2,3 mg/kg. La principale via di esposizione ai composti dell’alluminio è costituita dall’alimentazione, sia a causa della presenza naturale di alluminio nei prodotti alimentari, sia per l’utilizzo di composti dell’alluminio nella trasformazione alimentare e negli additivi. Cereali e prodotti a base di cereali, ortaggi, bevande, ma anche alcuni alimenti per lattanti, sembrano essere le principali fonti di esposizione all’alluminio con la dieta. Per questi motivi, la Commissione europea con il regolamento UE 380/2012 del 3 maggio scorso ha ridotto i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio, compresi i pigmenti coloranti di alluminio. Il nuovo regolamento, in vigore dal 24 maggio 2012, prevede che i produttori di sostanze coloranti, a partire  dal 1° agosto 2014, riducano l’impiego dei pigmenti di alluminio  alla preparazione dei soli coloranti riportati in un nuovo elenco (1). Inoltre, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento 380/2012, per gli stessi produttori di coloranti diventerà obbligatoria l’indicazione in etichetta del tenore di alluminio nei pigmenti, prima facoltativa. Ciò al fine di consentire ai fabbricanti di prodotti alimentari che utilizzano pigmenti coloranti di alluminio di adeguarsi ai limiti massimi previsti dal regolamento stesso. I prodotti alimentari contenenti pigmenti coloranti di alluminio immessi legalmente sul mercato prima del 1° agosto 2014 e non conformi alle nuove disposizioni, potranno essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per quanto riguarda gli additivi diversi dai coloranti e contenenti alluminio, le disposizioni del regolamento 380/2012 si applicano dal 1° febbraio 2014. Anche in questo caso, tuttavia, i prodotti alimentari non conformi immessi legalmente sul mercato prima di tale data, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza (www.adiconsum.it). (1) E100 Curcumina; E102 Tartrazina; E104 Giallo chinolina; E110 Giallo tramonto FCF giallo arancio S; E120 Cocciniglia, acido carminio, vari tipi di carminio; E122 Azorubina, carmoisina; E123 Amaranto; E124 Poinceau 4R, rosso cocciniglia A; E127 Eritrosina; E129 Rosso allura AC; E131 Blu patentato V; E132 Indigotina, carminio d’indaco; E133 Blu brillante FCF; E141 Complessi delle clorofilla e delle clorofilliane con rame; E142 Verde S; E151 Nero brillante BN, nero PN; E155 Bruno HT; E163 Antociani; E180 Litolrubino BK.