Regolamento n.25/2013/UE relativo al diacetato di potassio

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Il Reg. n.25/2013/UE modifica gli allegati II e III del Reg. n.1333/2008/CE e l’allegato del Reg. n.231/2012/UE per quanto riguarda l’uso del diacetato di potassio come additivo alimentare. Gli allegati II e III del Reg. n.1333/2008/CE contengono l’elenco degli additivi alimentari autorizzati nella UE e indicano le loro condizioni d’impiego; il Reg. n.231/2012/UE definisce le specifiche per i suddetti additivi. L’elenco degli additivi può essere aggiornato per iniziativa della Commissione europea o su richiesta di un’azienda. Nel settembre 2010 un produttore aveva chiesto l’autorizzazione ad utilizzare il diacetato di potassio come conservante, al pari o in alternativa al diacetato di sodio (E262), per poter ridurre il tenore di sodio negli alimenti proposti. Il diacetato di potassio è un composto equimolecolare di due additivi alimentari, già autorizzati da Efsa: l’acetato di potassio (E261) e l’acido acetico (E260). L’uso di diacetato di potassio non ha effetti negativi sulla salute e non deve essere sottoposto al giudizio di Efsa. Il Reg. n.25/2013/UE prevede dunque che negli allegati del Reg. n.1333/2008/UE, la attuale denominazione dell’E261 (acetato di potassio) sia sostituita dalla dicitura «acetati di potassio», che comprende l’acetato ed il diacetato di potassio. L’indicazione per l’acetato di potassio diventa E261 (i) mentre quella per il diacetato di potassio diventa E261 (ii). Non è necessario indicare questa differenziazione sulle etichette dei prodotti destinati al consumatore.