Modifiche al “Decreto 21 Marzo 1973” sui contenitori a contatto alimentare

1950

Tre diversi Decreti aggiornano il Decreto 21 marzo 1973 in relazione rispettivamente a carte e cartoni, materie plastiche e bottiglie in r-PET. Nell’allegato II, Sezione 4: carte e cartoni, Parte B, nella parte relativa ai coadiuvanti tecnologici di lavorazione, dopo la voce “Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio” è aggiunta la voce: “Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto”. Queste sostanze possono essere usate come repellenti per olio e acqua, per trattamenti in massa o in superficie e in quantità non superiore a 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e secco. Il Decreto 4 febbraio 2013, n.23 modifica il Decreto 21 marzo 1973, all’art.9, comma 5 aggiungendo la lettera d) relativa agli additivi con funzione biocida riportati nell’ all. II, sezione I, parte C e alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci. Questa disposizione si applica fino alla data di adozione delle Decisioni comunitarie in merito alle sostanze che figurano nell’elenco provvisorio di cui all’art.7, comma 1 del Reg. n.10/2011/UE; non si applica ai materiali e oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea o provenienti da Paesi che hanno sottoscritto l’accordo sullo spazio economico europeo, nonché provenienti dalla Turchia. Nell’all. II, Sezione I: “Materie plastiche” è aggiunta la Parte C relativa ad additivi con funzione di biocidi con riferimento alla Silver zeolite A, con contenuto in argento tra 2 -5 %. La dose massima di impiego non deve superare il 3% e questa zeolite può essere usata solo per le poliolefine ed i poliesteri utilizzati come rivestimenti dei formaggi in crosta non edibile. Il suo limite di migrazione specifica (come argento) è 0,05 mg/Kg. In merito alle bottiglie di r-PET, il Decreto 21 marzo 1973 è stato integrato con l’articolo 13-ter del Decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010, n.113, inserendo dopo la parola “naturale”, la scritta e “bevande analcoliche”.