Dichiarazione di conformità, una responsabilità di filiera

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La dichiarazione di conformità è un insieme di documenti con cui si dichiara di essere in conformità a norme particolari o a specifiche tecniche. Nel caso del packaging alimentare, sono diverse le norme di riferimento in cui si parla di questo “obbligo”. Ne abbiamo parlato con Daniela Aldrigo dell’Istituto Italiano Imballaggio, intervenuta a un convegno tenutosi a Firenze nell’ambito del tema degli imballaggi in cellulosa. Parlando di dichiarazione di conformità, non si può non partire dal capostipite della legislazione, il DM 21 marzo 1973, dove si afferma che le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari (i cosiddetti “MOCA”) hanno l’obbligo di controllare la rispondenza alle norme e devono quindi emettere la relativa dichiarazione di conformità (art. 6). Il decreto riguarda anche gli obblighi per l’utilizzatore di packaging che deve avere e richiedere la dichiarazione di conformità e che è tenuto a verificare l’idoneità tecnologica per lo scopo per cui il materiale o oggetto è destinato (art. 7); “il che significa che se riempio un sacchetto di carta di succo di frutta”, precisa Aldrigo, “esso perde la sua idoneità tecnologica perché non è lo scopo a cui è destinato». Altra disposizione nazionale che riguarda le dichiarazioni di conformità è il DPR 777 del 1982 – tuttora in vigore – che riporta le sanzioni per la mancata emissione e il mancato possesso della dichiarazione di conformità da parte dell’utilizzatore (artt. 4 e 5 bis). Mentre a livello europeo, il Regolamento 1935 afferma che la dichiarazione deve essere scritta e va resa disponibile alle autorità competenti che la richiedono (art. 16). “Il che significa – prosegue Aldrigo – che non è necessario che la documentazione venga allegata alla dichiarazione stessa, ma deve rimanere in azienda ed essere resa disponibile alle autorità di controllo”.

Ma cosa vuol dire dimostrare la conformità?

Affrontare il tema della conformità alle disposizioni di carattere generale, spiega Aldrigo, significa confrontarsi con l’art. 3 del Regolamento 1935/2004/CE che recita: “I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alla buone pratiche di fabbricazione, affinché essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute, comportare una modifica della composizione, comportare un deterioramento organolettico”. E per completezza e per maggiore chiarezza, si può aggiungere che va rispettato anche il disposto dell’allegato 1 del Regolamento 2023/2006/CE (set-off), trattandosi di un requisito in qualche modo complementare al precedente. In generale, la dimostrazione della conformità a un requisito di carattere generale è molto difficile da provare, e in questo caso viene in aiuto la disciplina di carattere specifico, che riguarda sempre due aspetti: la conformità compositiva (tutte le sostanze usate devono essere elencate nelle liste dette “positive”) e la conformità analitica (se sono previsti dei test naturalmente), che nel caso di carte e cartoni sono i requisiti di composizione e purezza.

I contenuti minimi della Dichiarazione di Conformità

Per quanto riguarda i contenuti della composizione, nel DM 21 marzo 73, nonostante venga espresso l’obbligo, non c’è un dettaglio di cosa deve contenere la dichiarazione di conformità. E per questo il Ministero della salute – con una Nota dell’11 ottobre 2011 che ha come oggetto la Dichiarazione di conformità per il contatto con gli alimenti – ha espresso i contenuti minimi della dichiarazione di Conformità: la Dichiarazione di Conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento con la conformità lungo la catena commerciale (…). Le dichiarazioni di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi: un’esplicita dichiarazione di conformità alle normative di riferimento generale e specifica; l’identificazione del produttore; le indicazioni dell’identità dell’importatore; le indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali indicazioni d’uso. “Un’altra nota importante che riguarda l’importatore”, precisa Aldrigo, “come responsabile dell’introduzione della partita nel territorio, che entra di fatto nella catena di obbligo della dichiarazione di conformità”.