Norme per i controlli della presenza di Trichine nelle carni

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FOH2343

Il Reg. n.216/2014/UE modifica il Reg. n.2075/2005/CE in merito ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni; concede deroghe alle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata; indica come campionare le carcasse delle specie piĂą a rischio. I dati raccolti sono e saranno utilizzati per definire la qualifica sanitaria di aziende e regioni e per stabilire le condizioni d’importazione delle carni. Il medesimo Regolamento contiene anche i metodi di riferimento e i metodi equivalenti per l’individuazione delle Trichine nei campioni prelevati. Secondo EFSA il consumo di carni suine contaminate da Trichine è un rischio medio per la sanitĂ  pubblica. L’unico modo per evitare la diffusione del nematode è un intervento preventivo in aziende e macelli. Le Trichine contaminano soprattutto i suini cresciuti allo stato brado o nell’aia, la contaminazione è trascurabile in condizioni di stabulazione controllata. Il riconoscimento di rischio “trascurabile” non è piĂą applicabile a Paesi o Regioni, ma solo ad aziende o comparti che applicano specifiche condizioni di stabulazione controllata; pertanto Belgio e Danimarca che nel 2011 avevano comunicato una condizione di rischio trascurabile nell’intero territorio nazionale perdono tale status, che d’ora in poi varrĂ  solo per le aziende danesi e belghe che operino in condizioni di stabulazione controllata. Per accertare l’assenza di Trichine è necessario utilizzare il metodo indicato nell’ All.I del Reg. n.216/2014/UE. PurchĂ© ci sia la piena tracciabilitĂ , in attesa dei risultati, le carcasse possono essere sezionate in sei parti. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche attaccabili dalle Trichine sono sistematicamente campionate nei macelli o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina. Le carni di suini di etĂ  inferiore a 5 settimane, le carni suine congelate e quelle provenienti da aziende o comparti che usufruiscono della deroga sono esonerate dalle analisi. I responsabili delle aziende esentate informano le autoritĂ  competenti qualora vengano meno i requisiti per l’esenzione. L’autoritĂ  competente ispeziona le aziende esentate; la frequenza dei controlli è stabilita in base a precedenti, area geografica, fauna selvatica locale, pratiche di allevamento, controllo veterinario, conformitĂ  degli allevatori. Quando vengono meno le condizioni di esenzione, l’AutoritĂ  competente la revoca, ordina il controllo di tutte le carcasse, rintraccia ed analizza tutti i riproduttori entrati ed usciti dall’azienda nel semestre che precede la positivitĂ . Le carni di specie animali soggetti a trichinellosi possono entrare nella UE solo se, prima dell’esportazione, un esame ha confermato l’assenza del nematode. La negativitĂ  è attestata dal certificato sanitario allegato alla partita.