Enzimi alimentari, linea guida per i richiedenti

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Sweet corn, genetic engineering

Per poter facilitare le richieste di autorizzazione degli enzimi alimentari secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 1332/2008 e le procedure di autorizzazioni dettate dal Reg 1331/2008 e 234/2011, l’EFsa ha elaborato una linea guida, accompagnata da note esplicative, che specifica il tipo di informazioni e studi che l’industria deve fornire per permettere la valutazione delle richieste di autorizzazione degli enzimi alimentari per quanto riguarda la loro sicurezza. Tra i dati da fornire si annoverano la descrizione della composizione chimica, delle proprietà, degli usi, delle concentrazioni di impiego nonché i test tossicologici. Il documento è completato da una checklist che si propone come uno strumento sintetico e agile. La nuova legislazione è entrata in vigore nel 2009 per armonizzare l’uso degli enzimi alimentari nell’UE e quindi stabilire un elenco unico di enzimi alimentari. Prima di allora gli enzimi alimentari diversi da quelli usati come additivi alimentari non erano regolamentati a livello comunitario. Francia e Danimarca erano un’eccezione, essendo gli unici Stati membri a richiedere la valutazione degli enzimi usati come coadiuvanti tecnologici prima del loro impiego nella produzione alimentare. La normativa dell’UE ha introdotto una procedura di approvazione comune per gli enzimi alimentari, gli aromatizzanti alimentari e gli additivi. La legge si applica agli enzimi che sono impiegati a fini tecnologici nella produzione, nella lavorazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio e nella conservazione degli alimenti. Include quindi gli enzimi usati come coadiuvanti tecnologici, ma non interessa quelli destinati al consumo umano, come gli enzimi aggiunti a scopo nutrizionale. La Commissione europea ha fissato all’11 marzo 2015 il termine ultimo per la ricezione delle domande. L’Efsa è stata incaricata di valutare la sicurezza dei fascicoli riguardanti gli enzimi alimentari prima che tali sostanze possano essere prese in considerazione per l’inclusione nell’elenco unico europeo.