Esportare fuori dalla UE: il Brasile

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Si tratta di uno dei mercati più interessanti per le aziende italiane produttrici di macchine per il packaging e le tecnologie alimentari. Per esportare in quel Paese con successo, è necessario conoscere a fondo le normative vigenti, soprattutto in fatto di certificazione di prodotto. 

Il Brasile, da anni è un mercato primario per le aziende con una forte propensione all’export. I produttori italiani di macchinari per il packaging e le tecnologie alimentari, per cogliere a pieno le opportunità di uno dei principali mercati di sbocco, devono conoscere non solo le legislazioni e le normative tecniche vigenti in quel paese, ma anche gli aspetti legali correlati alla vendita di macchine e alla costituzione di società e partnership con soci locali, problematiche doganali riguardanti i pesanti dazi all’importazione. In particolare, in Brasile, il sistema di certificazione di prodotto ricalca lo schema europeo: esistono una direttiva (chiamato regolamento) con dei principi base da rispettare mandatoriamente e normative tecniche di supporto alla progettazione e costruzione dei macchinari, con dei parametri di sicurezza prefissati.

La normativa NR-12

ImmagineLe NR (norme regolamentari) sono strumenti giuridici emessi dal Ministero del Lavoro e dell’occupazione che regolano e forniscono indicazioni sulle procedure obbligatorie relative alla sicurezza e salute del lavoro in Brasile, e che disciplinano gli obblighi di stabilimenti di qualsiasi natura, per quanto riguarda la salute e la sicurezza del lavoratore. Sono obbligatorie per tutte le società brasiliane disciplinati dalla CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Fondamentale è la conoscenza delle regole per la conformità delle macchine per il mercato brasiliano, ovvero la nuova norma NR-12 sulla sicurezza delle macchine. Già dal 1978, il Brasile si è dotato di una normativa specifica (NR-12) relativa alla sicurezza nell’utilizzo delle macchine negli ambienti di lavoro. Nel dicembre  2010 questa normativa ha subito profondi cambiamenti avvicinando i macchinari impiegati in Brasile agli standard CE. La nuova NR-12 è definitivamente entrata in vigore ormai in tutte le sue parti da giugno 2012 e si applica a tutte le macchine, nuove e in uso. Gli standard tecnici richiesti sono determinanti per la conformità delle macchine immesse sul mercato brasiliano. La NR-12 tratta sia i requisiti di sicurezza e salute per le macchine che per l’ambiente di lavoro e quindi è rivolta sia al costruttore che al datore di lavoro utilizzatore. Si tratta di una struttura ibrida tra una nostra norma tecnica di prodotto (es. UNI EN953) e i requisiti di sicurezza minimi demandati dal D.Lgs 81 per la sicurezza sul luogo di lavoro. Richiama anche concetti tipici di altre normative, come le ISO12100, IEC60204-1, ISO14120 ecc. Negli anni si è modificata: partita da concetti che davano enfasi alla sicurezza specifica della macchina, è arrivata a richiamare gli aspetti peculiari che consentono di rendere sicuro il posto di lavoro, nella sua globalità. Questo Norma e i suoi allegati forniscono i riferimenti tecnici, i principi fondamentali e le misure di protezione per garantire l’integrità della salute e fisica dei lavoratori, e stabilisce i requisiti minimi per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali nelle fasi di progettazione e utilizzo di macchinari e attrezzature di tutti i tipi, e anche la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione, esposizione e vendita per qualsiasi motivo, in tutte le attività economiche, subordinatamente al rispetto di altre disposizioni delle norme regolamentari. Nello specifico, le fasi utili considerate sono la costruzione, il trasporto, il montaggio, l’installazione, la regolazione, il funzionamento, la pulizia, la manutenzione, lo smantellamento e la demolizione della macchina in questione. E’ quindi un documento complesso che talvolta appare troppo generico (ad es. in merito ai rischi non tipicamente di natura meccanica) ed altre volte troppo dettagliato (quando riprende i contenuti tipici delle norme tecniche). La NR- 12 ha inoltre una serie di allegati specifici per la sicurezza delle macchine: • Allegato I – Distanze di sicurezza e requisiti per l’utilizzo dei rilevatori di presenza optoelettronica. • Allegato II – Programma di formazione. • Allegato III – Mezzi d’accesso permanenti. • Allegato IV – Glossario. • Allegato V – Motoseghe. • Allegato VI – Macchine per la panetteria e la pasticceria. • Allegato VII – Macchine per macelleria e alimentari. • Allegato VIII – Presse e simili. • Allegato IX – Iniettore di materiali plastici. • Allegato X – Macchine per la produzione di calzature e simili. • Allegato XI – Macchinari e attrezzi per l’agricoltura e per l’uso forestale. Nella NR 12 viene data molta rilevanza al principio fail safe. La concezione della macchina deve attenersi al principio di guasto in sicurezza. Tale principio richiede che un sistema vada in stato di sicurezza quando avviene un guasto di un componente correlato alla sicurezza. Il presupposto indispensabile per  l’applicazione di questo principio è l’esistenza di uno stato di sicurezza in cui il sistema possa essere progettato ed indirizzato, quando si verificano guasti. Viene quindi esplicitato un concetto chiave che ha un impatto diretto sulla progettazione e realizzazione degli azionamenti di una macchina. I sistemi di sicurezza devono essere scelti ed installati per soddisfare i seguenti requisiti: realizzare la categoria di sicurezza come previsto in analisi del rischio, secondo le attuali norme tecniche ufficiali (es. ISO 13849/ IEC 62061…); essere legalmente autorizzati da un tecnico professionista; essere tecnicamente conformi al sistema di controllo cui sono integrati, installati in modo che non possano essere rimossi od elusi; rimanere sotto sorveglianza automatica, o monitoraggio, secondo la categoria di sicurezza richiesta, fatta eccezione per i dispositivi di sicurezza puramente meccanici, e consentire l’arresto dei movimenti pericolosi e ad altri rischi, quando si verificano guasti o situazioni di lavoro anomale. Protezioni, sistemi e dispositivi di sicurezza devono integrare i macchinari e le attrezzature, e non possono essere considerati elementi opzionali per qualsiasi scopo. I dispositivi di arresto di emergenza devono essere posizionati in  zone di facile accesso e visualizzazione per gli operatori sul posto di lavoro e per altre persone, e mantenuti permanentemente privi di ostacoli. Per ogni item non adempito, le sanzioni vanno da circa R$ 1.000,00 a R$ 7.000,00. I valori di multa sono previsti nella NR-28.

2 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    sono l’ing.Fabiano Manzan iscritto all’ordine ingegneri di Udine, sto facendo le pratiche per il mio riconoscimento della laurea in Brasile e conseguentemente iscrizione al CREA (ordine degli ingegneri in Brasile). Vorrei qualche informazione riguardo alla possibilità di esercitare la professione di perito per le norme NR12 in Brasile (ho il visto permenente in Brasile)
    Frequantazione di corsi, presso che organo ?

    grazie per la risposta

  2. Salve. Statisticamente, esiste una stima del costo di conversione da “CE” a “NR 12”, da parte di enti specializzati? Intendo una percentuale media sul costo totale di un impianto… (impianto ovviamente già completamente rispettante tutto quanto contemplato dale “CE”)

    Grazie

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