Regolamento (UE) 1169/2011, denominazione degli alimenti

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Jambon de ParmeUso improprio dei nomi
La denominazione dei prodotti deve essere precisa e non impropria, anche se, nell’uso corrente, il consumatore usa diciture non corrette, quali “marmellata” in luogo di confettura, “succo di pesca” in luogo di succo e polpa di pesca. I prodotti provenienti dagli altri Stati membri devono rispondere alle stesse condizioni. La pasta all’uovo, ad esempio, in Italia è fabbricata con almeno 4 uova fresche di gallina, corrispondenti ad almeno 200 g di uova per 1 kg di semola di grano duro, ed il consumatore la conosce come tale. Un prodotto analogo proveniente da altro Paese non può essere denominato pasta all’uovo se prodotta con due/tre uova: è necessario, quindi, che la denominazione sia completata da una informazione precisa, che consenta di distinguere i due prodotti, anche se in entrambi i casi è obbligatoria l’indicazione della quantità percentuale di uova utilizzate. L’aranciata, in Italia, è prodotta utilizzando un’elevata quantità di succo di arancia, mentre negli altri Paesi detto limite è di gran lunga inferiore. Di conseguenza una bevanda ottenuta da succo di arancia proveniente da un altro Stato membro, potrebbe circolare in Italia con specifica denominazione (Bibita al 10% di succo di arancia), ma non come aranciata. Se fosse prodotta con solo il 2% di succo di arancia, si discosterebbe sostanzialmente dal prodotto nazionale, per cui occorre usare una diversa denominazione (Bibita al gusto di arancia). In nessuno di questi casi è utilizzabile il nome “aranciata”. Particolare attenzione, tuttavia, va rivolta ai liquori disciplinati da specifico regolamento comunitario con il quale sono state precisate le denominazioni che fanno riferimento a piante e frutta, ma di queste può non esserci traccia, in quanto possono essere utilizzati solo aromi naturali o natural-identici. Il “liquore di pesca”, in via generale, può non contenere derivati della pesca ma solo aromi di pesca: si tratta di una deroga al principio generale prevista dal relativo regolamento comunitario in materia.

Conclusione
Questo articolo ha solo lo scopo di illustrare agli operatori la gestione corretta dell’uso delle denominazioni dei prodotti, nel rispetto delle regole stabilite dal Regolamento comunitario ed evitare di indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche dei prodotti, in particolare sulla natura, sulla identità e sulla qualità degli stessi. In Italia si ritiene che un comportamento seguito per anni senza problemi possa essere considerato un diritto non contestabile. La musica invece è cambiata.