Chiarezza sui prodotti da forno con aggiunta di carbone vegetale

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Baked breads on production line at bakery

Il Ministero della salute si esprime in merito ai prodotti da forno proposti con l’indicazione “al carbone vegetale”. Se usato come colorante, il carbone vegetale (E153) è soggetto al Reg. n.1333/2008/CE. E’ utilizzabile nei soli “prodotti da forno fini” dolci o salati (categoria 07.2 – fette biscottate e cracker). I suoi requisiti di purezza sono sanciti dal Reg. n.231/2012/UE. Se è usato a fini salutistici è soggetto al Reg. n. 432/2012/UE. L’etichetta del prodotto cui è aggiunto può riportare la frase “il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale” solo se è presente almeno 1 g di carbone attivo per porzione. Deve inoltre essere specificato che l’effetto benefico si ottiene assumendo almeno 1g di carbone attivo 30 minuti prima del pasto ed 1g dopo il pasto. Il Ministero ribadisce che il carbone vegetale non può essere usato come ingrediente nel pane, perché non essendo un uso consolidato prima del 15 maggio 1997, è da considerare novel food e come tale deve essere autorizzato; non è ammessa la denominazione di vendita “pane” (Art. 18, Legge 580/67); non sono ammesse le denominazioni di vendita “pizza” o “focaccia” ma solo la denominazione “prodotti della panetteria fine”. E’ vietato usare riferimenti ad effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso solo come colorante.