MOCA, aspetti tecnici e normativi

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Visto l’accrescersi della globalizzazione dei mercati, di cui quello alimentare non fa eccezione, si assiste costantemente all’aumento dell’importazione e dell’esportazione di materiali destinati al contatto con gli alimenti. I controlli sono stati intensificati e sono nati organismi preposti al controllo del rispetto dei parametri legislativi definiti e alla segnalazione, a livello europeo, di eventuali allerte per prodotti non sicuri per il consumatore. Ne è un esempio il sistema di allerta rapido RASFF che consente di notificare, in tempo reale, i rischi diretti e indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto e quindi di adottare tempestivamente le opportune misure di salvaguardia e comunicarle a tutti i membri del network. Istituito sotto forma di rete, i cui punti di contatto sono la Commissione europea, gli Stati membri dell’Unione e l’EFSA, si attiva quando un prodotto che presenta o può presentare un pericolo, ha raggiunto il mercato comunitario. Le informazioni viaggiano attraverso il sistema sotto forma di notifiche che possono essere distinte in allerta (massimo grado di pericolo, rischio grave per la salute, occorre adottare misure immediate), information (il prodotto a rischio non ha raggiunto il mercato o è scaduto e quindi non occorre adottare misure urgenti), news (informazione di carattere generale relativa ad una non conformitĂ  registrata in un Paese membro o in un Paese terzo, che può essere utile agli altri per orientare i controlli ufficiali) e border rejection (informazione relativa al respingimento alle frontiere di una partita non conforme alle norme comunitarie. DĂ  inizio alla serie dei controlli accresciuti su partite assimilabili per origine e matrice).

Interazione fra normativa comunitaria e nazionale

La normativa nazionale già esistente e quella comunitaria in continua evoluzione si intrecciano e interagiscono fra loro. Sui principi generali fa fede la legislazione comunitaria su quella nazionale, anche se in linea di massima contengono gli stessi principi generali. La normativa comunitaria disciplina però al momento solo alcuni specifici materiali, come le plastiche, i materiali attivi e intelligenti. In mancanza di misure specifiche comunitarie il Regolamento (CE) n.1935/2004 non impedisce agli Stati Membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizioni che siano conformi alle norme del trattato. L’Italia ha numerose disposizioni di carattere specifico tuttora in vigore, non ancora armonizzate e stabilisce le sanzioni. In mancanza di misure specifiche nazionali e comunitarie si applicano i requisiti generali di cui all’art 3 del Reg 1935/2004.

Compiti e responsabilitĂ  dei produttori MOCA

Il Reg. CE 2023/2006 fa riferimento alle GMP dei materiali e degli oggetti di cui all’art. 3 del Reg. CE 1935/2004: essi devono essere fabbricati, compresi quelli riciclati, nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle GMP. I produttori di MOCA, tenuti quindi ad istituire un controllo qualitĂ  durante il processo di lavorazione, trasformazione e distribuzione, devono ricorrere a verifiche documentali. In particolare devono elaborare la dichiarazione di conformitĂ  (DDC) con relativa documentazione di supporto. La dichiarazione di conformitĂ  deve viaggiare e scortare nei vari movimenti i MOCA ed essere consegnata dal fornitore al ricevente. La DDC contiene specifiche di composizione dei materiali e dell’approvvigionamento, certificazione di conformitĂ  da parte dei fornitori, rapporti di prova su sostanze di partenza, documentazione su materie prime e semilavorati. Ad eccezione del consumatore finale, la stessa deve essere aggiornata ogni qualvolta avvengono modifiche sostanziali, mentre il produttore deve trattenere per sĂ© la documentazione di supporto comprensiva dei “documenti operativi” riguardanti modalitĂ  di selezione dei materiali, la registrazione dei dati di produzione, i controlli della produzione, gli esiti delle analisi di laboratorio, le azioni correttive, i controlli sul prodotto finito, la gestione di magazzino e spedizione-trasporto, la formazione. Dal canto suo, l’industria alimentare deve richiedere al produttore, o al distributore all’ingrosso e/o importatore la DDC. L’art. 17 Reg. Ce n.1935/2004 prevede inoltre la rintracciabilitĂ  dei MOCA.

Image of packaged meat with woman hand in the supermarket

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