Pane nero al carbone, il Ministero chiarisce i termini di uso e commercializzazione

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Baker putting a tablet of buns or bread into an oven

Il carbone vegetale/attivo si potrà utilizzare nei prodotti di panificazione, ma non si potrà in nessun modo chiamare pane né vantare effetti benefici. A dichiararlo il Ministero della Salute in un una nota (n. 47415) diffusa lo scorso 22 dicembre per chiarire i termini di utilizzo, di denominazione ed etichettatura del “pane nero”, ovvero un pane realizzato con l’aggiunta di carbone vegetale/attivo. Il problema nasce da polivalenza del carbone vegetale/attivo che è un colorante alimentare (E 153) ma anche un integratore alimentare, che vanta effetti benefici sulla salute dei consumatori. Ma un colorante può vantare effetti benefici sulla salute? Se la sostanza viene utilizzata per colorare, chiarire il Ministero della Salute, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1333/2008 per le condizioni di impiego e nel regolamento CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza. Se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato dal suo effetto benefico sulla salute, allora interviene il Regolamento UE n. 432/2012 relativo a un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, che in particolare per questo ingrediente cita: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”. Peraltro, il carbone vegetale non può essere utilizzato come ingrediente nel pane, in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997, e per tale motivo un pane che lo contenesse ricadrebbe nella disciplina dei novel food (Regolamento (CE) 258/97) e necessiterebbe conseguentemente di specifica autorizzazione. Nella nota 47415 del 22 dicembre, il Ministero ha quindi stabilito che:

  • è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);
  • non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);
  • non è ammissibile aggiungere nell’etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.