Modifica al regolamento materiali e oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti

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Image of packaged meat with woman hand in the supermarket
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Il Reg. n.1416/2016/UE modifica e rettifica in modo sostanziale il Reg. n.10/2011/UE – materiali e oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti. Di seguito una sintesi non esaustiva delle principali modifiche. Il Reg. n.10/2011/UE riporta, tra l’altro, un elenco delle sostanze utilizzabili per la fabbricazione di detti materiali ed oggetti. Dal 2011 in poi EFSA ha pubblicato numerosi pareri su sostanze comprese negli elenchi e sostanze non citate. Per rispecchiare i pareri di ESFA, il Reg. n.1416/2016/UE aggiorna gli elenchi in merito alle seguenti sostanze: MCA n.87, n.391, n.641, n.752, n.779, n.974, n.871, n.1031, n.1034, n.1045, n.1046 ,n.1048, n.1050, n.1051, n.1052, n.1053. Fissando le restrizioni per l’uso di alcuni monomeri da impiegarsi in recipienti per alimenti caldi, il Reg. n.10/2011/UE riporta la frase «a caldo» il Reg. n.1416/2016/UE specifica le temperature cui si applicano le restrizioni. L’art.11, par. 2, stabilisce un limite generico di migrazione specifica per tutte le sostanze per le quali non siano stati indicati limiti di migrazione specifica. Tale limite generico è soppresso. L ‘art.13, par. 3, e gli Allegati I e II indicano le sostanze per le quali non deve essere rilevabile migrazione perchè troppo pericolose per la salute. La presenza/assenza di una sostanza è determinabile solo superando una soglia di rilevamento. Tale precisazione è ora raggruppata in una unica disposizione. I limiti di migrazione per coperchi e chiusure dovranno essere espressi in mg/kg di alimento e non più in mg/dm2. Per l’alluminio si considera appropriato il nuovo limite di migrazione di 1 mg/kg di alimento, per lo zinco il nuovo limite di 5 mg/kg di alimento. Il Reg. n.1416/ 2016/UE assegna ai materiali a contatto con ortofrutta fresca tal quale il simulante E; indica inoltre il coefficiente di correzione e la procedura di rettifica da applicare in questi casi, in funzione della geometria del frutto e del fatto che sia o meno sbucciato prima del consumo. Per l’ortofrutta minimamente processata il Reg. n.1416/2016/UE abbina il simulante B al precedente A. Quando è evidente che un solo simulante permette di ottenere sempre i massimi risultati di migrazione, tale simulante è considerato il più rigoroso per tale prova ed è possibile evitare prove con altri simulanti anche se indicati dal Regolamento. Le sostanze presenti negli alimenti già a contatto con un materiale od oggetto possono anche non provenire da tale materiale, ma possono derivare da contatti precedenti. E’ necessario quindi rettificare il dato per tutte le sostanze per le quali il Regolamento fissa un limite di migrazione specifica o non consente migrazione. Il Reg. n.1416/2016/ UE introduce l’uso delle reali condizioni di trasformazione in caso di controllo di migrazione sulle apparecchiature. Il Reg. n.10/2011/UE indica che analizzando materiali destinati ad uso ripetuto, il limite di migrazione deve essere rispettato già nella prima prova di migrazione, se la migrazione specifica deve essere non rilevabile. Il Reg. n.1416/2016/ UE chiarisce che la disposizione si applica a tutte le sostanze per le quali la migrazione deve essere non rilevabile. Una serie di prove rappresentative di varie combinazioni di durata e temperatura, che potrebbero prevedibilmente essere utilizzate nell’impiego reale di un materiale o oggetto, può essere sostituita da un’unica prova, purché si documenti la ragione di tale decisione sulla base della conoscenza del comportamento del materiale. Sono previste misure transitorie per permettere agli operatori di adeguare le proprie pratiche.

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