Il sale residuato dalla salagione delle carni, riutilizzato per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade è definibile come “sottoprodotto”

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La sentenza. Il Tribunale di Avezzano aveva ritenuto di dovere escludere che il sale residuato dalla salagione delle carni potesse essere ritenuto sottoprodotto. Il titolare dello stabilimento, condannato per avere effettuato attività di deposito, smaltimento, e commercio di rifiuti, avendo ceduto a terzi, in assenza di autorizzazione, il predetto sale, ricorreva in cassazione. Con la sentenza n. 7899 del 2.10.2014 la Sezione Terza Penale della Suprema Corte, riformando la sentenza del Tribunale di Avezzano, ha sancito che detta sostanza sia effettivamente da considerarsi “materiale utilizzato in un processo produttivo, volto ad assicurare la conservazione delle carni e pertanto non costituente lo scopo di quello, che può essere riutilizzato, meritoriamente, per evitare il formarsi del ghiaccio sulle strade dei Comuni vicini alla sede dello stabilimento, ai quali viene gratuitamente ceduto (…), senza alcun ulteriore trattamento e senza alcun apprezzabile nocumento né per la salute né per l’ambiente”, annullando così l’impugnata sentenza di condanna.

Il diritto La Corte di Cassazione è tornata ad esaminare la questione relativa alla definizione ed all’utilizzo dei cosiddetti sottoprodotti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, precisando che rientra in tale categoria qualsiasi sostanza che “origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante, sebbene non ne costituisca la finalità; che sia certamente destinata ad un successivo uso – legittimo e non nocivo per la salute e per l’ambiente – per il quale non necessiti di alcun ulteriore trattamento”.