Il datore di lavoro che affida lavori all’interno dell’azienda a terzi (imprese o lavoratori autonomi), risponde dell’infortunio da questi causato se non prova di avere verificato l’idoneità del terzo e concorso alla prevenzione del rischio connesso all’attività affidata

2848

inside of warehouse

La Sentenza. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano ritenuto responsabile il solo terzo appaltatore, assolvendo il datore di lavoro sulla base della considerazione che non avrebbe potuto essergli imputata una scarsa vigilanza, avendo la macchina, manovrata dal terzo, che aveva ucciso il dipendente, mostrato segni di mal funzionamento solo pochi minuti prima dell’infortunio. La Suprema Corte ha invitato i giudici di merito a valutare se il datore di lavoro avesse fornito la prova di avere verificato preventivamente l’idoneità professionale e tecnica del terzo e di avere concorso alla prevenzione, poiché lo stesso “ove risulti committente di tutto o di parte del processo produttivo, non può esimersi (…) da una verifica attenta e concreta dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o del prestatore d’opera, la quale non può arrestarsi ad una ricognizione di precedenti professionali che tale idoneità possano convalidare, ma deve comprendere una valutazione di adeguatezza attuale dei requisiti tecnico-materiali, incluso il controllo delle eventuali macchine da impiegare nell’attività oggetto di affidamento o la richiesta di documentazione a comprova della loro efficienza” né “ove non gli sia possibile una vigilanza diretta o tramite altro dipendente dotato della necessaria esperienza e preparazione, può esimersi da un’opera di individuazione del rischio specifico collegato all’uso dei mezzi meccanici da impiegare nell’azienda e da una conseguente opera di informazione dei lavoratori che vi sono addetti”.

Il Diritto. Con la Sentenza n.21894 del 28.10.2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di infortuni e di sicurezza sul lavoro, l’esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell’evento, ove egli non dia prova di avere adeguatamente verificato l’idoneità tecnico-professionale del soggetto cui l’opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un’idonea opera di informazione dei lavoratori addetti”.