Commette reato ai sensi di frode nell’esercizio del commercio, punito dall’articolo 515 del codice penale, il negoziante che tenta di cancellare la data di scadenza dai barattoli in vendita

    2639

    Il Diritto. Con la Sentenza n.17905 del 10.4.2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Salerno nei confronti di un commerciante “in ordine al reato di tentata frode in commercio, realizzato attraverso la cancellazione della data di scadenza sui barattoli contenenti prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita e presenti nei locali della impresa da lui condotta”. Detto reato è previsto dall’articolo 515 del codice penale, in forza del quale “chiunque, nell’esercizio di una attivitĂ  commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualitĂ  o quantitĂ , diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito”.

    La Sentenza. Sostiene il Supremo Collegio che, nel caso di specie – posto che l’oggetto materiale della compravendita non aveva le caratteristiche promesse dal compratore, in quanto alimento scaduto – se è vero che la consumazione del reato di cui all’art. 515 c.p. prevede quale elemento oggettivo “la condotta di chi, esercitando un’attivitĂ  commerciale, consegni all’acquirente una cosa mobile diversa da quella oggetto del contratto ovvero avente caratteristiche tali da farla intendere, per origine, provenienza, qualitĂ  o quantitĂ , diversa da quella dichiarata o pattuita”, è altrettanto vero che il fatto che “non fosse intervenuto materialmente l’atto di vendita, lungi dall’escludere la rilevanza penale della condotta, consente la individuazione della fattispecie tentata, posto che (…) la predisposizione della alterazione e la destinazione al commercio della stessa (…) appaiono senza dubbio costituire (…) atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato in questione”.