Firmati i decreti che impongono in etichetta l’origine del riso e del grano usato nella pasta

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    In attesa della piena attuazione del Reg.1169/2011/UE, art.26 par.3, sono stati pubblicati due Decreti interministeriali che introducono, per due anni, l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del riso e del grano utilizzato per produrre la pasta.

    Le confezioni di pasta secca prodotte in Italia e destinate al mercato italiano dovranno avere obbligatoriamente in etichetta il Paese di coltivazione del grano ed il Paese di molitura. Se queste fasi si svolgono in piĂą Paesi si potrĂ  scrivere Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese (per es. Italia) si potrĂ  citare il nome per Paese (per es. “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”).

    Sull’etichetta delle confezioni di riso devono essere indicati: Paese di coltivazione del riso; Paese di lavorazione; Paese di confezionamento. Se queste fasi avvengono in piĂą Paesi si scriverĂ  Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Le indicazioni dovranno essere ben visibili, leggibili ed indelebili.