Il guasto meccanico, anche se dovuto a più fattori concausali, che cagioni un danno ambientale non esonera da responsabilità il titolare dell’impianto

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La Sentenza. Il Supremo Collegio ha stabilito che correttamente i Giudici di merito hanno rigettato la tesi dell’ascrivibilità esclusiva dell’evento all’occasionale malfunzionamento del complesso sistema di gestione, escludendo la rilevanza del caso fortuito e la mancanza di “colpa”, richiamando la giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità in forza della quale si richiede al “gestore di un impianto una particolare diligenza, tale da ridurre al minimo gli eventi dannosi per l’ambiente, dovuti al malfunzionamento dell’impianto, specie ove il predetto malfunzionamento possa derivare da eventi certo non imprevedibili, riferendosi espressamente il giudice di merito alla “rottura di componenti elettroniche anche laddove determinata da eventi naturali esterni, quali i temporali agostani in zone pedemontane (…) Più volte, sul punto, questa Corte ha infatti affermato: a) che il titolare di un insediamento produttivo ha un dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie attinenti al ciclo produttivo, ai presidi tecnici, all’organizzazione del lavoro, alla costante vigilanza (…); b) che il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l’inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell’impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (…); c) che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’improvviso guasto verificatosi nell’impianto di decantazione dei fanghi (costituito, nella specie, dalla bruciatura di una resistenza) che abbia causato lo sversamento dei reflui ed il relativo inquinamento idrico, non costituisce ipotesi di caso fortuito escludente la responsabilità, in quanto siffatto evento non realizza quel “quid” di imponderabile ed imprevedibile che deve concretare il caso fortuito, risultando i guasti meccanici tutt’altro che episodici ed occasionali”.

Il Diritto. Con la Sentenza n.31262 del 22.6.2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai pacifico, in forza del quale “il guasto meccanico – quand’anche dovuto a più fattori concausali – non esonera da responsabilità il titolare dell’impianto, essendo in tal caso ascrivibile una responsabilità non certo “oggettiva”, ma indubbiamente “colposa”, posto che il fatto in sé del guasto nel funzionamento dell’impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall’escludere, vale a comprovare l’insufficienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa”.