Estensione del modulo “Notifica ai fini della registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare laddove non sia prescritto il riconoscimento

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L’art.9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuova e sancisca gli accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, volti a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze ed a svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune.

Il 4 maggio 2017, la Conferenza ha adottato l’accordo per l’utilizzo di moduli unificati per segnalazioni, comunicazioni ed istanze. L’art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 sulla “Attuazione della delega in materia di SCIA” (segnalazione certificata di inizio attività) prevede che le amministrazioni adottino moduli unificati che definiscano in modo esaustivo, per tipologia di procedimento, i contenuti e l’organizzazione dei dati d’istanze, segnalazioni, comunicazioni e la documentazione da allegare.

Il privato può indicare un domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. Il comma 4 vieta ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito delle amministrazioni, nonché di documenti già in possesso della pubblica amministrazione.

Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione. Definisce inoltre i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, nonché la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L’art. 6 par. 2 del Reg. n.852/2004/CE prevede la registrazione per gli operatori del settore alimentare, laddove non sia prescritto il riconoscimento ai sensi del par. 3.

L’accordo Stato – Regioni del maggio 2017 estende il modulo unificato “Notifica ai fini della registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare, anche laddove non sia prescritto il riconoscimento. L’esistente modulo è pertanto integrato ai punti 1.2 “Elenco delle attività, tipologia di attività” e 3.1 “Dati relativi alla nuova tipologia di attività”. In allegato all’accordo un modello del nuovo modulo da utilizzare.