Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli di paglia, sfalci o potature, effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 182 comma 6bis del D. Lgs. 152/2006 non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito.

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La sentenza. La Corte di Cassazione ha, dapprima, stabilito che “l’art. 182 comma 6-bis esclude che costituisca smaltimento, fase residuale della gestione dei rifiuti, la combustione, con le modalità ed alle condizioni descritte, di materiali che, per origine non sono rifiuti, poiché vengono richiamati i “materiali vegetali” di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), che sono, appunto, esclusi dalla disciplina di settore” e, successivamente, precisato che tale disposizione “pone una serie di condizioni che riguardano, nell’ordine: 1) la tipologia dell’attività (raggruppamento e abbruciamento); 2) la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro); 3) la tipologia dei materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f); 4) il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione)”.

Orbene, concorrendo, come nel caso di specie, tutte queste condizioni, “le attività descritte non rientrano nell’ampia nozione di gestione e si ritiene costituiscano “normali pratiche agricole”, consentite, però, “per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti” ponendosi, così, un’ulteriore condizione per l’operatività della deroga”.

Il diritto. Con la Sentenza n.38658 del 2.8.2017, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha assolto un imputato che aveva smaltito tramite combustione “vegetali derivanti da sfalci, potature e ripuliture dentro uno scavo, di circa 15 metri quadrati e profondo circa 2 metri, realizzato nel fondo medesimo”, in quanto “l’art. 182 comma 6bis esclude che costituisca smaltimento, fase residuale della gestione dei rifiuti, la combustione, con le modalità ed alle condizioni descritte, di materiali che, per origine non sono rifiuti, poiché vengono richiamati i “materiali vegetali” di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), che sono, appunto, esclusi dalla disciplina di settore”.