La Corte di Giustizia dell’Unione Europea vieta l’utilizzo della denominazione latte e degli altri appellativi riservati a prodotti lattiero-caseari per designare un prodotto puramente vegetale

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Il Diritto. Con sentenza resa pubblicata in data 14.6.2017, a definizione della causa rubricata C-422/16 la VII Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la normativa comunitaria in vigore impedisce che la “denominazione latte” e le altre denominazioni riservate “unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicitĂ , un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione”.

La sentenza. La questione era sorta innanzi un Tribunale tedesco tra un’associazione a presidio dei divieti di concorrenza ed una società che produce e distribuisce vegan food utilizzando denominazioni quali “burro di tofu” e “formaggio vegano”.

La Corte, facendo proprie le argomentazioni dell’associazione, ha stabilito che, sulla base della normativa tedesca ed europea, “la denominazione “latte”, in linea di principio, non potrebbe essere legittimamente impiegata per designare un prodotto puramente vegetale, dato che il latte, ai sensi di tale disposizione, è un prodotto di origine animale”.

Non solo: sulla base del diritto vigente, emerge, inoltre, che “indicazioni esplicative o descrittive volte ad indicare l’origine vegetale del prodotto in questione, come “di soia” o “di tofu”, come quelle di cui si tratta nel procedimento principale, non fanno parte dei termini che possono essere utilizzati congiuntamente alla denominazione “latte”” (…) “poichĂ© le modifiche che ha subito la composizione del latte suscettibili di essere designate da termini integrativi, in forza di tale disposizione, sono quelle che si limitano all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali, restando esclusa la sostituzione completa del latte da parte di un prodotto puramente vegetale”.

Allo stesso modo, possono e debbono intendersi come prodotti lattiero-caseari unicamente quei “prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte” e che un ““prodotto lattiero-caseario” deve contenere i componenti del latte, essendo derivato esclusivamente da quest’ultimo.

“Di conseguenza” conclude la Corte anche le denominazioni “quali “siero di latte”, “crema di latte o panna”, “burro”, “latticello”, “formaggio” e “yogurt”, menzionate dal giudice del rinvio, non possono, in linea di principio, essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale”.