Lo stato di cattiva conservazione degli alimenti riguarda anche le caratteristiche estrinseche degli stessi, ovvero quelle situazioni in cui gli alimenti vengono messi in vendita senza adottare misure idonee a prevenire pericoli di deterioramento

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Il Diritto. Con la Sentenza n.41558 del 12.9.2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio in forza del quale “lo stato di cattiva conservazione degli alimenti, può concernere sia le caratteristiche intrinseche che le modalitĂ  estrinseche di conservazione del prodotto, riguardando quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di deterioramento o nocumento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura”.

La sentenza. Nel caso di specie, era stato proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza con la quale Tribunale di Bari aveva rigettato la richiesta di restituzione di circa 8.000 forme di formaggi stagionati e 32 forme di formaggio vaccino sequestrati a causa del cattivo stato di conservazione degli stessi, in quanto invasi da parassiti o sottoposti a trattamenti volti a mascherare lo stato di deterioramento.

L’imputato, indagato per il reato di cui all’art. 5 lett. b) e d) della Legge 283/1962, sosteneva che la natura del reato in contestazione non esime dalla verifica in concreto della pericolosità degli alimenti e della conseguente attitudine degli stessi a cagionare un danno alla salute, nella specie esclusa dai risultati negativi delle analisi di laboratorio cui i prodotti caseari sono stati sottoposti.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, motivando, quanto all’ipotesi di reato di cui all’art. 5 lett. b) della Legge 283/1962, come sopra riportato e, quanto all’ipotesi di reato di cui alla lettera d) rilevando come “la presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sĂ© per un fenomeno di spontanea degenerazione, la cui origine può essere dovuta all’azione di agenti fisici, quali ad esempio la luce o il calore, ovvero chimici, tra i quali si collocano i microorganismi viventi, agevolati dall’azione dell’umiditĂ , quali batteri, muffe, funghi e via dicendo: a differenza dell’ipotesi di cui alla lettera b) l’alterazione degli alimenti destinati alla vendita presuppone che la mutazione della sostanza sia giĂ  avvenuta, e che si sia perciò giĂ  verificato il pericolo per la salute pubblica, scaturente da una presunzione assoluta operata dal legislatore, in cui si sostanzia il bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice”.