Notifica

Malattie animali nella Ue

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La Decisione della Commissione modifica gli All.I e II della Dir. 82/894/CEE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità. La Dir. 82/894/CEE stabilisce i criteri con cui gli Stati membri devono notificare alla Commissione ed agli altri Stati membri l’insorgenza di alcune malattie animali. Il suo All. I elenca tali malattie; fra queste l’encefalomielite equina per la quale non distingue i diversi tipi. La nuova Decisione specifica che è necessario elencare nel suddetto Allegato i diversi tipi di encefalomielite equina. La rabbia, il carbonchio ematico, la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la leucosi bovina enzootica e la brucellosi ovina e caprina sono malattie eradicate dalla maggior parte degli Stati membri. In vaste regioni della UE i focolai sono rari, per questo d’ora in poi dovranno essere notificati e tali malattie sono state inserite nell’ All.I. i focolai primari saranno notificati settimanalmente, i focolai secondari mensilmente. Alcuni Stati membri non sono ancora ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina, leucosi bovina enzootica, brucellosi ovina e caprina. Per evitare un eccesso di comunicazioni, tali Paesi non dovranno più notificare i focolai delle suddette malattie. Le comunicazioni alla Commissione ed al Sistema internazionale d’informazione sulla salute degli animali dell’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) saranno inserite nel sistema d’informazione ADIS pertanto l’All.I della Dir. 82/894/CEE viene modificato in modo da utilizzare la stessa terminologia utilizzata dall’OIE. È operativo il sistema di segnalazione online per l’insorgenza dell’influenza aviaria a bassa patogenicità negli uccelli selvatici. I focolai ad alta patogenicità saranno soggetti a notifica solo se colpiscono pollame, volatili in cattività e volatili selvatici, mentre i focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità devono essere notificati solo per il pollame e i volatili in cattività. La sindrome ulcerativa epizootica è stata depennata dall’elenco delle malattie esotiche (All.IV, parte II della Direttiva 2006/88/CE) e dall’All.I della Dir. 82/894/CEE.