La Commissione Europea, riunitasi lo scorso mese di dicembre, ha fornito alcune indicazioni sull’etichettatura stabilite dal Regolamento 1169/2011 e che dovranno essere applicata a partire da dicembre 2014. L’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro” dovrà essere posta nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Gli allergeni dovranno essere scritti con un carattere che si distingua dagli altri per dimensione, stile e colore. Le indicazioni “senza glutine” o “a ridotto contenuto di glutine” ricadranno nel Regolamento per una corretta informazione ai consumatori e non nella legislazione relativa agli allergeni. Per quanto riguarda invece l’indicazione dell’origine dei prodotti entro il 13 dicembre 2014, il Regolamento 1169/2011 prevede che, in aggiunta al mantenimento delle norme settoriali esistenti, l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni dovrà figurare sull’etichetta dei seguenti prodotti, quando vengono commercializzati allo stato fresco, refrigerato o congelato: carni e frattaglie commestibili di volatili (esclusi i fegati), ossia pollame della specie gallus domesticus, anatre, oche tacchini, faraone, vivi delle specie domestiche; carni di animali della specie suina domestica; carni di animali della specie ovina e caprina. Per il latte e il latte usato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni bovini e da quella sopra menzionate (es. carne di coniglio, carne equina) la Commissione Europea presenterà entro il 13 dicembre 2014 delle relazioni al Parlamento europeo e la Consigli sulla fattibilità/opportunità di etichettare in modo obbligatorio il paese di origine o il luogo di provenienza.