Gestione informatizzata delle attività bio

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Il Decreto n.2049/2012 contiene le disposizioni per l’attuazione del Reg. n.426/11/UE per la gestione informatizzata della notifica delle realtà che praticano l’agricoltura biologica ai sensi dell’art.28 del Reg. n.834/2007 CE relativo alla produzione biologica e all’etichettatura ed ai controlli sui prodotti biologici; ai sensi del Reg. n.1235/2008/CE (regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi); ai sensi del Reg. n.426/2011/UE (l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi). In Italia la legge n.194/1984 ha istituito il SIAN, indicandolo quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi. Il Decreto legislativo n.143/del 1997 dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale. Il Decreto 27 dicembre 2012 prescrive che gli operatori del biologico che notificano la propria attività tramite il SIAN ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province autonome sono tenuti a presentare notifica ai sistemi informativi di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nella quale è ubicata ciascuna sede operativa. Il termine del 31 dicembre 2012, entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali erano tenuti ad informatizzare la notifica è stato differito al 31 marzo 2013. Lo stesso dicasi per la realizzazione dei sistemi web-services da parte delle Regioni e Province Autonome. I soggetti cui l’operatore del biologico ha dato mandato per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel sistema informatico per il biologico solo la notifica in nome e per conto dell’operatore medesimo fatta salva l’eventuale necessità di ampliamento del mandato stesso.