La UE pubblica “Domande e Risposte” sul Reg. 1169/2011/UE etichettatura

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In vigore dal 12 dicembre 2011, ma applicabile solo dal 13 dicembre 2014, il Reg. 1169/2011/UE unifica diverse fonti normative in materia di etichettatura. Per aiutare le aziende ad interpretarlo ed applicarlo al meglio, la UE ha ritenuto doveroso predisporre e pubblicare una Linea guida in forma di “Domande e Risposte” sulla sua applicazione. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità per le aziende di etichettare fin d’ora gli alimenti seguendo le nuove disposizioni. La UE ammette già l’etichettatura secondo le nuove regole a patto che le nuove etichette non siano in conflitto con la Direttiva 13/2000/UE che resterà in vigore fino al 13 dicembre 2014. Il Reg. 1169/ 2011/CE ammette l’uso di simboli ed immagini per sintetizzare e meglio chiarire il senso di alcune diciture; le Linee guida indicano che tali segni grafici sono aggiuntivi e non sostitutivi dei relativi testi. Alla domanda se gli allergeni debbano essere evidenziati, per esempio scrivendoli in grassetto, la guida chiarisce che è possibile farlo e che qualora un ingrediente sia definito con più parole (per esempio proteine del latte) deve essere evidenziata la sola parola indicante l’allergene (in questo esempio il latte). Nel caso di confezioni molto piccole (superficie di etichettatura massima di 10 cm quadrati), è possibile omettere l’elenco degli ingredienti, ma devono essere sempre citati gli allergeni. La loro citazione si può omettere se la denominazione di vendita cita la sostanza allergizzante; nel caso di alimenti non confezionati, vale sempre la regola di dare informazione sugli allergeni ai consumatori in modo attivo, senza aspettare le loro richieste. Per dare una corretta informazione al consumatore, i nanomateriali devono essere citati nell’elenco degli ingredienti con il nome dell’ingrediente preceduto da “nano”, ma qualora fossero additivi, carry-over o sostanze con funzione tecnologica, è possibile non indicarli. Il nuovo ordine dei nutrienti nella dichiarazione nutrizionale è energia, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Sono consentiti schemi grafici diversi (anche su base nazionale) di informazione addizionale ai consumatori, purché non siano discriminatori, non impediscano la libera circolazione delle merci, siano stati adottati a seguito di un’ampia consultazione degli stakeholders, siano basati sulla scienza (anche circa la comprensione da parte dei consumatori) e prendano come riferimento i valori nutrizionali di cui all’All. XIII del Reg. 1169/2011.