Nuove norme di commercializzazione delle uova

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Il Reg. 342/2013/UE modifica il Reg. 589/2008/CE recante le modalità di applicazione del Reg. 1234/2007/CE per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. A norma dell’art. 24, par. 2, del Reg. 589/2008/CE, gli Stati membri sono tenuti a garantire il controllo delle uova in tutte le fasi della commercializzazione. La frase così formulata ha indotto molti a ritenere che in ciascuna fase della filiera si debbano controllare tutti i requisiti previsti dal Regolamento. In realtà, alcuni di questi requisiti sono applicabili solo ad una o più fasi specifiche della filiera e devono essere oggetto di un controllo solo in tali fasi, vale a dire alcuni controlli sono eseguibili solo presso l’allevamento delle ovaiole o presso il centro di condizionamento, altri sul punto vendita. Il Reg. 589/2008/CE è pertanto stato modificato sostituendo l’art. 24, par.2, con la frase: i servizi di ispezione controllano i prodotti contemplati dal presente Regolamento nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.