Origine e provenienza delle carni suine, ovine, caprine e avicole

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Il Reg. n.1337/2013/UE fissa le modalità di applicazione del Reg. n.1169/2011/UE per quanto riguarda l’indicazione dell’origine delle carni fresche, refrigerate o congelate di suini, ovini, caprini e volatili. Le disposizioni del Reg. n.1169/2011/UE entreranno in vigore il 13 dicembre 2014, ma l’art.47 dello stesso Regolamento prevede che le norme per la sua attuazione entrino in vigore dal primo aprile di ogni anno civile, pertanto il Reg. n.1337/2013/UE si applicherà da tale data. La filiera carni deve disporre di un sistema di identificazione e di registrazione che garantisca il collegamento tra le carni e l’animale o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello; la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni nelle successive fasi di produzione e distribuzione spetta agli operatori della filiera. Chi confeziona ed etichetta la carne garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita e la partita di carne etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono riportare le medesime indicazioni. Il sistema registra gli arrivi e le partenze dello stabilimento di animali, carcasse o tagli e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze. Le dimensioni di una partita non possono superare la produzione di un giorno in un unico stabilimento. Per il Reg. n.1169/2011/UE, il “Paese di origine” è il Paese dove l’animale è nato, è stato allevato e macellato. Nei casi in cui l’animale sia vissuto in più Paesi, deve essere comunque prevista un’adeguata indicazione del luogo di allevamento, evitando però inutili complessità sull’etichetta. L’etichetta delle carni destinate al consumatore deve riportare il nome dello Stato dove l’animale è stato allevato. I criteri per identificare tale Stato variano in funzione della specie animale considerata e dell’età di macellazione. Se non è stato raggiunto il periodo minimo di allevamento in nessuno dei Paesi dove l’animale è vissuto l’etichetta riporterà la dicitura “Allevato in: vari Stati membri dell’UE; vari Paesi extra UE o in: vari Paesi dell’UE e Paesi extra UE”. È possibile sostituire le precedenti diciture con la parola Origine seguita dal nome dello Stato se le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato. Devono essere riportati in etichetta il nome dello Stato dove è avvenuta la macellazione preceduto dalla dicitura “Macellato in”, nonché il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. Per le confezioni contenenti più pezzi di carne ottenuta da animali allevati e macellati in vari Stati è necessario garantire il collegamento tra le carni etichettate e il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute. In particolare per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati; il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. Per la carne macinata e le rifilature gli operatori si avvalgono di un sistema di indicazioni semplificato. Gli operatori del settore alimentare possono integrare le suddette indicazioni con informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni. Tali informazioni devono rispettare le norme del capo V del Reg. n.1169/2011/UE. Il Regolamento di applica a decorrere dal primo aprile 2015, sono esonerate le carni legalmente immesse sul mercato UE prima di tale data.