Igiene degli alimenti di origine animale

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ImmagineIl Reg. n.218/2014/UE modifica gli allegati delle norme del Pacchetto Igiene (Reg. n.853/2004/ CE, Reg. n.854/2004/CE e Reg. n.2074/2005/CE). Il Reg. n.853/2004/CE, prescrive ai gestori dei macelli di chiedere, ricevere e controllare tra l’altro, le informazioni sullo status sanitario dell’azienda di provenienza degli animali e stabilisce le condizioni alle quali le carni ricavate da animali macellati d’urgenza, fuori dal macello, sono idonee al consumo umano. Non costituendo queste ultime un rischio per il consumatore, il Reg. n.218/2014/UE sopprime gli obblighi di apporre un particolare marchio sanitario alla carcassa e di vendere la carne nel solo mercato nazionale. Il Reg. n.218/2014/UE stabilisce anche le norme per l’ispezione ante e post mortem per rischi specifici nelle carni fresche e consente a gli assistenti specializzati di assistere il veterinario ufficiale nei controlli ufficiali e nella preselezione di animali che presentino anomalie. Un parere di EFSA pubblicato nel 2011, segnala che la palpazione e l’incisione delle carcasse durante l’ispezione post mortem può costituire un rischio di contaminazione crociata. Il Reg. n.218/2014/UE limita tali pratiche ai soli animali che presentino anomalie. Secondo EFSA, i patogeni che causano endocardite nei suini non sono pericolosi per la salute pubblica, pertanto l’obbligo d’incisione sistematica del cuore è abrogato. L’All.I del Reg. n.854/2004 /CE definisce i compiti del veterinario ufficiale in caso di rischi specifici. Il Reg. n.218/2014/UE include la Salmonella tra tali rischi specifici per le carni suine. Il Reg. n.2074/2005/CE stabiliva le prescrizioni per il controllo visivo post mortem facoltativo sui suini. Le modifiche apportate dal Reg. n.218/2014/UE rendono irrilevanti le prescrizioni relative al controllo visivo facoltativo dei suini.