Tabella nutrizionale, consumatori più informati

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C0021521Come sta evolvendo, a livello europeo, il regolamento (UE) n.1169/2011 che troverà piena applicazione dal 14 dicembre 2014, fatta salva una proroga di ulteriori due anni per l’introduzione obbligatoria in etichetta della tabella nutrizionale.

Per Dario Dongo, Avvocato esperto di diritto alimentare, fondatore del progetto di internazionalizzazione www.greatitalianfiidtrade.com: “Il regolamento si distingue rispetto alla normativa coeva innanzi tutto perché viene esteso il suo campo di applicazione, non più soltanto a etichette, pubblicità e presentazione dei prodotti alimentari, ma anche a ogni forma di informazione commerciale, ivi compresa quella offerta sul web, le App e i social network. In particolare, il campo di applicazione è esteso anche alle vendite a distanza rispetto alle quali si stabilisce sin d’ora l’obbligo di mettere a disposizione del consumatore, prima della scelta d’acquisto, tutte le notizie previste come obbligatorie in etichetta, al di fuori ovviamente di quelle sole variabili in relazione a ogni derrata, come il codice di lotto e la durabilità. Un’ulteriore novità è l’estensione del campo di applicazione delle nuove norme non solo alla vendita dei prodotti (siano essi preconfezionati, preincartati o sfusi) al consumatore finale e alle collettività, ma anche alla loro somministrazione da parte delle stesse collettività, vale a dire bar, ristoranti, esercizi di catering, mense, etc. Ancora non si sa quali notizie dovranno venire riferite dai pubblici esercenti ai loro consumatori, in attesa delle regole di attuazione delegate alla Commissione europea, ma è facile e anzi logico immaginare che verrà prescritta l’informazione sugli allergeni”.

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Dario Dongo, Avvocato esperto di diritto alimentare, fondatore del progetto di internazionalizzazione www.greatitalianfiidtrade.com.

Cosa cambia
“Entro il 13 dicembre di quest’anno – precisa Dongo – dovranno venire smaltiti gli imballaggi non conformi al nuovo regolamento. Ciò significa che entro tale data si potranno confezionare alimenti e bevande con etichette conformi alla normativa previgente, e la loro successiva immissione in commercio potrà avere luogo fino a esaurimento scorte o decorso dei termini di conservazione. Ma a partire dal giorno successivo, 14 dicembre, sulle macchine etichettatrici dovranno venire apposti i nuovi imballi. Le etichette ‘del domani’ anzitutto – e finalmente – riportano le notizie obbligatorie con caratteri di un’altezza minima prestabilita, 1,2mm la ‘x’ minuscola, a garanzia della effettiva della leggibilità di queste informazioni. Leggibilità che dovrà altresì venire garantita mediante applicazione di ulteriori criteri, dei quali si ha già conto nelle Linee Guida a suo tempo predisposte dalla Confederazione delle Industrie Alimentari in Europa (Food Drink Europe). Importanti novità attengono all’indicazione degli ingredienti nell’apposita lista. Viene introdotto l’obbligo di dare evidenza grafica agli ingredienti allergenici, la cui presenza deve venire ripetuta allorché essi siano presenti in diverse matrici, vale a dire in più ingredienti, additivi o coadiuvanti. L’evidenza grafica è peraltro sufficiente una sola volta e limitatamente alla parola chiave, ad esempio la parola ‘soia’ nella denominazione ‘lecitina di soia’. Sempre in tema di indicazione degli ingredienti, una seconda novità di grande rilievo poiché potrà comportare riflessioni di tipo strategico sulla formulazione di alcuni prodotti, è costituita dall’obbligo di specificare la natura degli oli e dei grassi utilizzati. Sappiamo tutti che il palma, il grasso vegetale più economico e facile da impiegare perciò pure il più utilizzato a livello globale, è oggetto di feroci e crescenti polemiche. Non solo per le sue scadenti prerogative nutrizionali ma soprattutto a causa dei disastri ambientali, le deforestazioni e le rapine delle terre – c.d. land-grabbing – che si associano allo sviluppo delle colture di palma da olio. Pertanto, anche a fronte di una crescente sensibilizzazione dei consumatori, le industrie e le imprese socialmente responsabili si trovano ora a decidere come posizionarsi. Altra novità per quanto riguarda gli ingredienti riguarda l’acqua, che deve essere sempre indicata in lista ingredienti allorché aggiunta a taluni prodotti (come carni e preparazioni a base di carni, prodotti ittici non trasformati e molluschi bivalvi non trasformati). Da indicarsi accanto alla denominazione di vendita, la dicitura ‘con acqua aggiunta’, quando essa superi il 5% nei prodotti delle citate categorie che vengano presentati sotto forma di fetta, filetto o porzione. Nuovo è l’obbligo di indicare la data di scadenza, e non anche il termine minimo di conservazione, su ogni singolo imballo anche all’interno di una confezione multi-pack. Con un’ulteriore novità, del tutto biasimevole da un punto di vista teorico e pur degna di estrema cautela da parte di esercizi di distribuzione e pubblici esercenti: la presunzione legale assoluta di pericolosità degli alimenti a partire dal giorno successivo alla data di scadenza. Non è ammessa prova contraria né, paradossalmente, la concreta valutazione del rischio cui è ispirato l’intero “aquis communitaire” a partire dal reg. (CE) 178/02, articolo 14: se l’alimento è scaduto si qualifica come pericoloso, punto e basta. Viene inoltre introdotto l’obbligo di una tabella nutrizionale estesa, secondo un nuovo schema. L’etichettatura nutrizionale diverrà obbligatoria per la quasi totalità dei prodotti, inclusi quelli di IV e V gamma, entro il 13 dicembre del 2016. Tuttavia, già a partire dal dicembre 2014 dovranno aggiornarsi le etichette che riportino una tabella nutrizionale secondo il nuovo schema. Che è uno schema a sette elementi, simile al modulo dei c.d. Big 8introdotto nella direttiva 496/1990 e pur diverso nell’ordine delle voci, che ora si articola in valore energetico, grassi (di cui grassi saturi), carboidrati (di cui zuccheri), proteine, fibre alimentari (su base volontaria), sale. Sale inteso come sodio, il cui tenore complessivo – quand’anche derivato da fonti diverse dal cloruro – va espresso appunto in termini di ‘sale’ (moltiplicato per 2,5). Con la possibilità di aggiungere ove del caso, ad esempio su una confezione di latte, una dicitura del tipo “la presenza di sale è dovuta esclusivamente al naturale contenuto di sodio del prodotto”.