Dichiarazione d’origine in etichetta

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Giuseppe De Giovanni

C’è un lato debole nel regolamento 1169/2011 su un argomento tanto delicato, e per certi aspetti controverso, come quello della dichiarazione d’origine? Cosa cambia in tema di responsabilità nelle informazioni? Ce ne parlano Giuseppe De Giovanni e Amedeo De Franceschi.

“Il regolamento (UE) n.1169/2011 – dichiara Giuseppe De Giovanni – non rappresenta una novità nel senso vero della parola, ma è un  regolamento che  mette insieme le disposizioni di 2 direttive comunitarie (etichettatura ed etichettatura nutrizionale) e del regolamento relativo ai fitosteroli, ai fitostanoli e relativi esteri   e rimodula il tutto, per tener conto delle esigenze dei consumatori comunitari e della necessità di garantire  l’informazione attraverso la prescrizione di adempimenti (quale la grandezza minima dei caratteri) relativi ai requisiti dell’etichetta. Tiene conto anche di un altro aspetto fondamentale della politica comunitaria: garantire la libera circolazione dei prodotti attraverso la determinazione di regole comuni e sottoporre, a norma dell’articolo 45, le autorità degli Stati membri alla notifica preventiva dei provvedimenti nazionali, in particolare se impongono adempimenti suscettibili di ostacolare il mercato unico. Per quanto riguarda in particolare origine e provenienza, si tratta di due informazioni sulle quali viene creata artatamente confusione tale da disorientare i consumatori nelle loro scelte. Laddove si è avvertita la necessità di prescrivere l’indicazione obbligatoria dell’origine la Commissione ha provveduto con specifiche norme (prodotti ittici, ortofrutta, miele, carni, ecc.) dettando le relative modalità e guardandosi bene dall’intervenire in merito ai prodotti trasformati.  Certamente è difficile sintetizzare tutte le complessità che pone la materia ma una cosa è certa: l’origine italiana delle merci dipende molto relativamente dall’origine delle materie prime; l’origine è indice della capacità di saper produrre secondo le esigenze dei mercati, della innovazione, del know how degli artigiani e degli industriali italiani. Basterebbe solo pensare che altri Paesi, con materie prime di qualità più elevata, potrebbero provvedere in proprio anziché importare dall’Italia prodotti trasformati (pasta, biscotti ed altri prodotti da forno, prodotti di salumeria, ecc.). Al riguardo sarebbe utile considerare un’operazione importante praticata in moltissime aziende che operano la miscelazione delle materie prime, allo scopo di creare una qualità costante dei loro prodotti ed i risultati si vedono. La cucina italiana perché è tanto conosciuta e gradita in tutto il mondo? Non certamente per l’origine italiana delle materie prime utilizzate, ma soprattutto per la grande capacità degli operatori italiani di saper elaborare piatti sempre nuovi e diversi nel rispetto di usi e consuetudini locali e facendo lavorare la fantasia. Per carni e pesci non trasformati e preparazioni di carne e di pesce congelati è stato prescritto l’obbligo di indicare la data di congelamento (o di primo congelamento) come anche, se detti prodotti possono apparire come costituiti da un unico pezzo, mentre in realtà sono costituiti da diverse parti di carni o di pesce assemblate con l’uso di additivi, di enzimi o altri sistemi, diventa obbligatoria l’indicazione della dicitura carne ricomposta” o “pesce ricomposto” secondo i casi. Si tratta di lavorazioni che vengono generalmente effettuate in altri Paesi. In Italia, proprio per contrastare questa pratica, nel settore dei prodotti di salumeria, è stata prescritta, per il prosciutto cotto, una specifica definizione del prodotto e l’uso di specifiche denominazioni di vendita, che prescrivono l’utilizzo di cosce di suino. L’assemblaggio non è vietato, ma è vietato denominare “prosciutto cotto” un prodotto costituito da carni suine ricomposte. Grassi e oli vegetali: rimane la possibilità di designare con la dicitura generica “grassi vegetali” e “oli vegetali” rispettivamente o grassi vegetali e gli oli vegetali raffinati ma viene prescritto l’obbligo di far seguire queste diciture dall’elenco delle indicazioni dell’origine vegetale specifica, quale “olio vegetale (mais, girasole, vinacciolo, ecc.), anche in ordine di peso non decrescente ed eventualmente accompagnato dalla dicitura “in proporzione variabile”.

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