Tre nuovi Regolamenti d’applicazione del Reg. N°1151/2012/ UE

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La UE ha pubblicato tre nuovi Regolamenti relativi ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. Il Reg. N°664/ 2014 /UE integra il Reg. N°1151/2012/UE in merito alla provenienza dei prodotti ed all’uso dei loghi DOP, IGP e STG; il Reg. N°665/2014/UE completa il Reg. N°1151/2012/UE in merito all’uso della dicitura facoltativa “prodotto di montagna”; il Reg. N°668/2014 /UE precisa le norme di applicazione del Reg. N°1151/2012/UE in merito ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. Secondo il Reg. N°664/2014/UE, i mangimi e le materie prime per i prodotti di origine animale registrati come DOP devono provenire dalla zona geografica delimitata dal disciplinare. Se ciò non fosse sempre possibile i mangimi di altra provenienza non possono superare, in un anno, il 50% della sostanza secca somministrata al bestiame. In caso di carenze quantitative impreviste è necessario chiedere allo Stato Membro una deroga temporanea al Disciplinare. Il Reg. N°664/2014/UE conferma anche le modalità d’uso dei loghi DOP, IGP ed STG ed istituisce una procedura semplificata per le modifiche minori ai Disciplinari di produzione, introducendo il silenzio – assenso trascorsi tre mesi dalla data dell’istanza. Il Reg. N°665/2014/UE chiarisce le condizioni d’uso del termine “prodotto di montagna” per i prodotti di origine animale. Questa indicazione facoltativa è utilizzabile solo se gli animali sono stati allevati e trasformati nelle zone di montagna, hanno vissuto almeno due terzi della vita nelle zone di montagna e vi sono stati trasformati, hanno passato almeno un quarto della vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. Sono previsti requisiti specifici anche per i mangimi utilizzati per allevarli. Quelli non coltivabili nelle zone di montagna non devono superare determinate percentuali della dieta annuale degli animali. I limiti non si applicano ai transumanti, quando vivono in pianura. Il miele può riportare la dicitura “prodotto di montagna” solo se il nettare e il polline sono stati raccolti nelle zone di montagna, mentre lo zucchero per nutrire le api può non venire dalle stesse zone. Gli stessi principi valgono per i prodotti vegetali; le piante devono essere coltivate nelle zone di montagna, mentre gli altri ingredienti eventualmente utilizzati nelle preparazioni (erbe, spezie e zucchero), possono venire da altre zone purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti. In deroga al Reg. N°1151/2012/UE alcune operazioni di trasformazione possono avvenire ad una distanza non superiore ai trenta chilometri dalla zona montana definita. Gli Stati membri possono ridurre o annullare tale distanza. La deroga riguarda solo le trasformazioni di latte e prodotti lattiero caseari in impianti in funzione prima del 3/01/2013; la macellazione, il sezionamento e disossatura delle carcasse; la frangitura dell’olio di oliva. I controlli e le sanzioni competono agli Stati membri. Il Reg. N°668/2014 /UE perfeziona alcuni aspetti applicativi del Reg. N°1151/12/UE relativi alle le procedure per le domande di registrazione di un’indicazione geografica, le informazioni e la modulistica da utilizzare e le indicazioni grafiche (pantone) per la riproduzione dei loghi DOP, IGP ed STG, stabiliti nel Reg. N°664/2014/UE.