Carni, chiarimenti sull’origine riportata in etichetta

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Packaged Boneless Lamb Leg Steaks
Il 1 aprile 2015 entrerà in vigore il Reg. n°1337/2013/UE relativo all’etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e volatili. Il regolamento introduce l’obbligo d’indicare il Paese d’origine o luogo di provenienza e di macellazione degli animali; raddoppia inoltre il periodo minimo di allevamento per poter riportare in etichetta il Paese di allevamento dell’animale. Il regolamento consente anche, su base volontaria, di dettagliare meglio le informazioni sull’origine del prodotto. La parola “origine” si può usare solo per animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese. Per esempio si può scrivere “Origine Italia” solo se l’animale è nato, cresciuto ed è stato macellato in Italia. Per quanto riguarda l’apposizione della dicitura “Allevato in Italia” le regole variano a seconda delle diverse specie animali. Gli ovini e i caprini devono aver vissuto almeno gli ultimi 6 mesi in Italia o se macellati prima dei 6 mesi di vita devono aver trascorso in Italia l’intero periodo di allevamento; il pollame deve aver trascorso almeno l’ultimo mese in Italia o, se macellato prima del primo mese di vita, aver trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia; i suini macellati sopra i 6 mesi devono trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia o al momento dell’arrivo in Italia devono pesare meno di 30 kg ed al momento della macellazione superare gli 80 kg, ed ancora, se al momento della macellazione pesano meno di 80 kg devono aver trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia. Oggi il 70% della filiera suinicola italiana produce carne DOP o IGP.

I disciplinari impongono che i suini appartengano a determinate razze selezionate, siano allevati in condizioni di benessere e secondo un preciso programma alimentare; gli allevatori ed i macelli sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati dal Ministero, che monitorano la certificazione dei capi suini, le movimentazioni degli animali verso altri allevamenti e/o macelli, la macellazione e la produzione dei salumi. L’allevamento di nascita appone sulla coscia dell’animale un tatuaggio indelebile recante il proprio codice e il mese di nascita dell’animale. In concomitanza con l’avvio al macello, l’allevamento certifica gli animali indicando i tatuaggi relativi all’allevamento di nascita, il lotto, il tipo genetico prevalente ed allega gli eventuali certificati relativi agli spostamenti in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello accerta i requisiti previsti dal disciplinare di produzione ed imprime sulla cotenna di ogni coscia il proprio codice di identificazione; lo stabilimento di trasformazione identifica il prodotto e registra l’inizio della stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP Parma e San Daniele sulle cosce è apposto un sigillo metallico pre-numerato. I controlli ufficiali dei servizi veterinari delle ASL valutano tra l’altro gli aspetti relativi alla rintracciabilità dei prodotti.

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