Il Reg N°885/2014/UE abroga il Reg. N°91/2013/UE e stabilisce nuove condizioni specifiche per le importazioni di gombo e di foglie di curry dall’India. Il Reg. N°91/2013/UE prevedeva che tutte le importazioni di gombo e di foglie di curry dall’India fossero accompagnate da un certificato attestante che i prodotti erano stati campionati ed analizzati per verificare i residui di antiparassitari e che erano conformi alla legislazione UE. Negli ultimi due anni, la UE ha istituito sui suddetti prodotti dei controlli ufficiali rafforzati e ha riscontrato numerose gravi non conformità; nonostante i solleciti le autorità indiane non hanno previsto piani di miglioramento. Il Reg. N°885/2014/UE introduce i controlli da eseguire al PED (punto di entrata designato nella Comunità europea). I livelli massimi di residui di antiparassitari accettati dalla UE sono stabiliti dal Reg. N° 396/2005/CE; i campionamenti per i controlli ufficiali sono definiti dalla Dir. N°2002/63/CE. Il Reg. N°885/2014/UE si applica alle partite di gombo (fresco e congelato) e di foglie di curry originari o provenienti dall’India, nonché agli alimenti composti, contenenti uno dei due prodotti in quantità superiore al 20%; esclude le spedizioni ad uso personale.
Le partite di gombo e di foglie di curry possono entrare nella UE solo attraverso il punto di entrata designato; devono essere accompagnate dai risultati delle analisi effettuate nel Paese di origine o di provenienza della partita e da un certificato sanitario redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro dove è ubicato il PED. Il certificato vale quattro mesi dalla data di rilascio. Ogni partita è identificata da un codice riportato sugli imballaggi dei prodotti, sui campioni, sulle analisi e sul certificato sanitario. L’importatore notifica preventivamente alle autorità competenti la data e l’ora di arrivo delle partite al PED. L’autorità competente controlla la documentazione e compila il DCE, documento che accompagnerà il prodotto fino all’immissione in libera pratica. Ogni tre mesi, gli Stati UE presentano alla Commissione una relazione con i risultati dei controlli ufficiali. La relazione contiene numero di partite importate, numero di partite oggetto di prelievo ed analisi, risultati dei controlli. Le spese per i controlli ufficiali sono a carico dell’operatore alimentare.