Circolare ministeriale su classificazione e rilevazione dei prezzi delle carcasse suine

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191006Il D.M. 12 ottobre 2012 indica come classificare le carcasse bovine e suine e come rilevare i prezzi di queste ultime. Dopo l’approvazione del Decreto, il Reg. n.1234/2007/CE (OCM unica) è stato sostituito dal Reg. n.1308/2013/UE e la Decisione 468/2001/CE è stata sostituita dalla Decisione 38/2014/UE. L’Italia deve pertanto aggiornare le procedure per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni UE e nazionali. La Circolare che illustra le nuove prassi si rivolge ai responsabili delle imprese di macellazione che hanno l’obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti, classificate secondo le classi commerciali indicate dal D.M. 12 ottobre 2012. Possono richiedere una deroga dalla classificazione le imprese che non superano una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, esclusi riproduttori e suinetti ed i macelli che lavorano solo per conto terzi. Sono oggetto della rilevazione dei prezzi i suini leggeri (carcasse tra 70 e 110 kg) ed i suini pesanti (carcasse tra 110,1 e 180 kg). Le classi commerciali da utilizzare sono: S; E; U; R; O; P. Il prezzo, valutato sulla carcassa di riferimento fredda, è espresso in €/100 kg, franco macello al netto dell’IVA, più i costi di trasporto, d’intermediazione ed eventuali premi riconosciuti ai produttori. La carcassa di riferimento è il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. Se il peso è rilevato a caldo, si applicano le correzioni indicate nel D.M.12 ottobre 2012. I prezzi sono comunicati tramite il portale www.impresa.gov.it, secondo le modalità contenute nell’apposito Manuale disponibile sul sito del MIPAAF. La comunicazione deve essere inviata entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento. Una copia deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio. In caso di malfunzionamento del portale, i prezzi rilevati devono essere trasmessi al MIPAAF via posta elettronica o fax. Chi rileva i prezzi deve tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni utilizzando il modello dell’All.2. Per gli animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate devono essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe. Per quanto attiene l’utilizzo del metodo di classificazione ZP, si rimanda alla Circolare del 10 aprile 2014, n.2420. Questo metodo di classificazione può essere usato, previa comunicazione a Mipaaf, dagli stabilimenti che abbattono, in media annuale, meno di 200 suini la settimana e che non intendono avvalersi della deroga all’obbligo di classificazione, nonché dai macelli autorizzati dal MIPAAF.