Misure di protezione rispetto ai prodotti di origine animale importati dalla Cina

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La Decisione del 1 luglio 2015 modifica la Decisione 2002/994/CE in merito alle misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. Tali importazioni sono vietate, ma valgono due deroghe: gli Stati UE possono autorizzare l’importazione dei prodotti elencati nella parte I dell’Allegato alla Decisione, qualora sussistano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti in questione; gli Stati UE possono autorizzare l’importazione dei prodotti elencati nella parte II del suddetto Allegato purchĂ© l’AutoritĂ  cinese competente attesti che i prodotti in questione non sono pericolosi per la salute umana o animale. La presenza di due diversi elenchi genera spesso incertezze interpretative, nei due elenchi mancano inoltre le voci additivi per i mangimi ed alimenti, integratori alimentari e materie prime per mangimi. Le AutoritĂ  cinesi hanno chiesto di inserirle nella parte I dell’Allegato; la Decisione del 1 luglio 2015 ha accolto tale istanza.