Indicazioni ministeriali sulle diciture “senza lattosio” e “a ridotto contenuto di lattosio”

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Il 20 luglio 2016 entrerà in vigore il Reg. 609/2013/UE che abrogherà la Direttiva 2009/39/CE sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare. Il nuovo Regolamento includerà nel campo di applicazione le attuali disposizioni su gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, alimenti per la prima infanzia (Direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE), alimenti a fini medici speciali (Direttiva 99/21/CE), alimenti sostitutivi totali dei pasti da usarsi nelle diete per la riduzione del peso corporeo. La Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ha reso noto che le indicazioni in uso sull’assenza di lattosio o il suo ridotto contenuto negli alimenti delattosati, classificati oggi come alimenti destinati ad una alimentazione particolare, sono destinate a confluire nelle informazioni disciplinate dall’art. 36 del Reg. 1169/2011/UE e che saranno armonizzate nella UE, presumibilmente dopo il 20 luglio 2016. Ci sarà quindi un periodo transitorio durante il quale tali indicazioni saranno fornite su base volontaria su prodotti considerati alimenti comuni. Oggi l’indicazione “senza lattosio” è ammessa per latte e derivati quando la concentrazione del lattosio è inferiore a 0,1 g/100 g o ml per i soli prodotti notificati come destinati ad una alimentazione particolare. E’ in uso anche l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” utilizzabile per latte e latte fermentato con un contenuto in lattosio inferiore a 0,5g per 100g o ml. Tale segnalazione è ammessa perché il grado di intolleranza al lattosio varia da persona a persona e non sempre impone una restrizione drastica. In attesa di una armonizzazione in ambito UE, data la attuale situazione, considerato il parere EFSA del 2010 e quello della Commissione unica sulla dietetica e la nutrizione del giugno 2015, in Italia, l’indicazione “senza lattosio” è confermata per latte e derivati con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml. Per utilizzarla è necessario riportare in etichetta le parole “meno di…”. Solo per il latte e il latte fermentato può essere impiegata l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” se il contenuto di lattosio è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. In etichetta sarà riportata la dicitura “meno di 0,5 g per 100 g o ml” di lattosio. In entrambe i casi l’etichetta deve riportare la dicitura “il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”. Per alimenti non contenenti ingredienti lattei la dicitura “naturalmente privo di lattosio” deve risultare conforme alle condizioni previste dall’art. 7 del Reg. 1169/2011/UE.