Modifica del D.M. 21 marzo 1973 in merito agli acciai inossidabili

2149

Packaging machine food industry

E’ entrato in vigore il Decreto 6 agosto 2015, n. 195 che modifica il D.M. 21 marzo 1973 in merito agli acciai inossidabili. L’art. 37 del D.M. 21 marzo 1973 sancisce che l’idoneitĂ  degli oggetti in acciaio inossidabile destinati al contatto con gli alimenti deve essere accertata, per quanto riguarda la migrazione globale, come indicato nella sez. 1 dell’All.IV; per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel come indicato nella sez. 2, punti 3 e 5, dell’All.IV; per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese come indicato nella sez. 2, punto 10, dell’All.IV. Ci sono indicazioni dettagliate per le prove da effettuare su oggetti di uso ripetuto, gli oggetti che andranno in contatto con qualsiasi tipo di alimenti; oggetti destinati a un contatto prolungato a temperatura ambiente; oggetti ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente; oggetti da taglio destinati ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente; oggetti ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente, impiegabili solo in contatto con acqua. Nell’All.II, sez. 6 “acciai inossidabili” in corrispondenza della classificazione AISI 440A S44002 sono soppresse le designazioni UNI EN 10088 -1 e 1.4116 – X50CrMoV15.  Le disposizioni non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro UE, in Turchia, in uno degli Stati EFTA, purchĂ© sia garantito un livello equivalente di protezione della salute.