TTIP, tra luci e ombre

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L’Ordine dei tecnologi alimentari di Lombardia e Liguria ha organizzato un vivace incontro tra rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico, imprese e consumatori chiamandoli a riflettere sui cambiamenti delle regole del commercio e delle produzioni agro-alimentari a seguito del TTIP

Unione Europea e USA avevano programmato di chiudere il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) entro la fine di quest’anno, ma, a detta degli osservatori si è ancora molto lontani dalla firma di questo storico accordo che dovrebbe dar vita alla più vasta e ricca area di libero scambio del mondo occidentale. Il TTIP coinvolge 78 Stati (50 USA e 28 UE) che assommano il 45% del PIL, il 25% dell’export ed il 31% dell’import mondiali. Nel 2013, i due contraenti si sono presentati al tavolo delle trattative con priorità molto diverse (materie prime, energia e servizi finanziari per la UE; investor protection, dati personali e OGM per gli USA). Si è comunque proseguito consapevoli che il documento finale avrebbe dovuto rispettare gli interessi di entrambe e che le nuove opportunità avrebbero dovuto essere equamente distribuite. Il TTIP abbraccia molti settori; per alcuni di questi l’accordo è stato facile, per altri le discordanze sono ancora tante probabilmente perché molte tra le innegabili divergenze regolatorie erano state inizialmente sottostimate. Uno degli argomenti più scabrosi è l’agroalimentare; la posta è molto alta: salute ed interessi di ottocento milioni di cittadini ed in subordine gli interessi dell’agroindustria.

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Legislazioni con approcci diversi

Per il comparto agroalimentare, dal 2000 in poi, la UE ha impostato un quadro legislativo volto al libero scambio delle merci, ad una efficace tutela della salute dei consumatori ed al premettere loro di compiere scelte informate. La principale differenza di impostazione tra normativa UE e USA è costituita dall’impiegare il “principio di precauzione” come fondamento della gestione del rischio. In ambito europeo, il Regolamento 178/2002/CE UE, prevede che, qualora vi siano comprovati motivi per sospettare un livello inaccettabile di rischio per la salute, è necessario proteggere il consumatore, vietando l’uso di una determinata sostanza o ingrediente fino ad evidenze contrarie. Negli Stati Uniti, il concetto di sicurezza degli alimenti si basa invece sulla “ragionevole certezza di non nuocere alla salute del consumatore”. Quando è impossibile dimostrare la sicurezza di un prodotto per chiunque in ogni circostanza, lo si ammette all’uso solo in base alla ragionevole certezza che non danneggerà la stragrande maggioranza dei consumatori. In altri termini, la UE ha un atteggiamento proattivo rispetto ai rischi, gli USA vietano solo in caso di evidenza del danno. Un’altra differenza rilevante riguarda come garantire la sicurezza del prodotto. La UE ha un approccio integrato dal “campo alla tavola”, gli USA danno priorità alla sicurezza del prodotto finito, privilegiando i trattamenti tecnologici intesi a ridurre i patogeni. Molto diverse anche le procedure per la valutazione del rischio, negli USA spetta ai produttori stabilire la sicurezza di ingredienti ed additivi. Per utilizzare la sostanza il produttore deve aver fatto tutte le ricerche necessarie ed essere pronto a mostrare il dossier tecnico in caso di contestazioni. In subordine può notificare la sostanza ad FDA. Se la sostanza non è considerabile GRAS (generally recognized as safe) è soggetta ad una approvazione prima dell’immissione in commercio. Nella UE l’autorizzazione di nuovi ingredienti/additivi è sempre subordinata alla valutazione scientifica di EFSA ed all’approvazione della Commissione UE. Un altro principio fondante della legislazione UE, è l’allargare la valutazione del rischio ad altri fattori legittimi e correlati, tra questi aspettative dei consumatori, preoccupazioni sociali, economiche, etiche ed ambientali. I consumatori devono poter fare scelte informate. Anche se citati nel Codex Alimentarius e negli accordi WTO, questi fattori aggiuntivi sono spesso leve per opporsi all’esportazione dei prodotti di Paesi dove la legislazione è più permissiva, si pensi per esempio agli OGM o alla carne da animali clonati rigidamente regolamentati nella UE e liberalizzati negli USA. In più occasioni i rappresentanti UE hanno dichiarato di non volere un accordo che porti ad un’armonizzazione al ribasso e che l’Europa comunitaria non solo manterrà, ma anzi rafforzerà le leggi che riterrà necessarie per tutelare la salute dei propri cittadini. Si punta quindi ad un mutuo riconoscimento delle procedure, fermo restando il mantenimento dei blocchi all’ importazione di alimenti e sostanze non conformi alla legislazione comunitaria.