Riccardo Giambelli: igiene, fulcro della sicurezza alimentare

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Chefs processing ravioli pasta in machine at commercial kitchenLeggi, regolamenti, norme

Nella produzione dell’alimento e del food packaging la normativa igienica è nota e mediamente applicata; perché nel settore impiantistico la strada è ancora in salita? Un’azienda meccanica ha ottime competenze tecniche in relazione alla funzionalità dei componenti e dei materiali che li costituiscono. Non potrebbe essere altrimenti: se un contatto elettrico non funziona la linea si ferma, se un componente si rompe la manutenzione deve intervenire. Le non conformità di carattere igienico sono meno evidenti, l’azienda potrebbe lavorare fuori legge per anni, non accorgersene e col tempo peggiorare. La meccanica ha sempre ragionato più in termini di norme tecniche che non di Regolamenti e leggi per la sicurezza igienica. La legislazione in materia non è lineare, ci sono Regolamenti trasversali (Reg.1935/2004/CE e Reg. 2023/2006/CE); Regolamenti verticali (Reg. 10 /2011/UE); Direttive; Leggi nazionali e relative integrazioni.

Ha senso equiparare dal punto di vista igienico, food packaging e parti di impianti? Non è semplice far comprendere che il Regolamento 1935/2004 /CE non vale solo per il packaging, ma si applica a tutti i materiali che entrano in contatto diretto o indiretto con gli alimenti. Il Regolamento 2023/2006/CE sembra generico, ma prescrive tantissimo ed impone una conformità costruita sulla singola realtà aziendale. Le macchine per l’industria alimentare sono anche soggette alla “nuova” Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.17. L’allegato fornisce precise indicazioni sui materiali da impiegare e sulla manutenzione. Il costruttore deve preoccuparsi di istruire il cliente su come evitare che una gestione non idonea pregiudichi le caratteristiche dell’impianto e degli alimenti da questo lavorati. In ambito UE i materiali specificatamente normati sono plastica, cellulosa rigenerata e ceramiche. Il legislatore impone inoltre gli obblighi di tracciabilità, etichettatura, documentazione informativa adeguata.

Tutto ciò si intreccia con la normativa italiana e con quella dei Paesi di destinazione dei prodotti… Il D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche ha 43 anni, è noto ed applicato dal comparto packaging, meno conosciuto all’industria meccanica, eppure regolamenta, tra l’altro, plastica, gomme, acciaio inox, alluminio e leghe di alluminio, banda stagnata, banda cromata e ceramica. Ha liste positive per le composizioni dei materiali, esplicita le modalità per i test di migrazione globale e specifica nell’intento di riprodurre le condizioni più critiche prevedibili per il prodotto nel reale utilizzo.

Cosa ostacola l’applicazione di queste leggi? La loro trasversalità; apparecchiature domestiche, attrezzature professionali ed impianti industriali hanno norme comuni, ma la loro applicazione deve essere tagliata sulla singola realtà ed essere in funzione dello specifico rischio. L’industria meccanica se ne sta rendendo conto. La cultura aziendale sta crescendo perché gli organi ufficiali di controllo ed il mercato chiedono evidenze in proposito. Di qui l’esigenza di redigere dichiarazioni di conformità ai requisiti applicabili e di certificazioni di prodotto di parte terza.