In materia di sicurezza sul lavoro, le misure di prevenzione infortuni vanno adattate a seconda del mutamento dello svolgimento delle mansioni secondo un concetto “dinamico” del rischio che impone l’adeguamento della formazione dei lavoratori e dei dpi utilizzati

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Il Diritto. Con la sentenza n.4706 del 31.1.2017, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi e, di conseguenza, la formazione dei lavoratori e i dispositivi di sicurezza individuale utilizzati.

La sentenza. Nel caso di specie, all’imputato era stata contestata “l’omessa informazione del lavoratore in relazione alle fasi lavorative cui era addetto e alle operazioni svolte, per omessa formazione sulle modalità d’uso delle macchine e delle attrezzature utilizzate durante il lavoro, per non aver fornito i mezzi di protezione individuali adeguati ai rischi presenti durante la lavorazione” poiché in data 10.5.2006 “a causa del cattivo funzionamento del macchinario per il taglio dei tessuti” un dipendente “si era dovuto occupare anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina: aveva allora fatto uso di un taglierino che gli era scivolato e gli aveva procurato una lesione al tendine del dito indice della mano sinistra”. La Corte d’Appello, pur dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione, riteneva che “dato l’aumento del rischio connesso alle mutate condizioni di lavoro” il direttore “avrebbe dovuto istruire l’operaio circa la modalità di lavorazione connessa alle maggiori difficoltà determinate dal guasto della macchina ed integrare i mezzi a disposizione” del dipendente “con misure adeguate allo scopo”. La Suprema Corte condivide tale ragionamento, poiché “il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi”. Nel caso di specie, “la valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro” poiché le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno “individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto”.