La sentenza. La Suprema Corte ha stabilito che “in tema di inquinamento, la semplice condotta “abusiva” è idonea ad integrare il delitto di cui all’art.452bis cod. pen. comprendente non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative”. La Corte di Cassazione precisa altresì che “i concetti di “compromissione” e “deterioramento” consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi”. Non solo: “il deterioramento, è configurabile quando la cosa che ne costituisce l’oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso”. Sulla scorta di tali principi, è stata annullata l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli aveva disposto la custodia cautelare dell’imputato, ritenuto che lo stesso potesse reiterare condotte volte atte a cagionare la compromissione ed il deterioramento significativo e misurabile delle acque di alcuni canali.
Il Diritto. Con la sentenza n.15015 del 3.3.2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha cominciato a dettare alcuni chiarimenti in ordine alla nuova fattispecie di inquinamento ambientale, disciplinato dall’art.452bis del Codice Penale ed introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 68/2015. In forza di tale disposizione è “punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.