Sulla base della vigente disciplina, l’immissione occasionale, originariamente prevista dal previgente d.lgs.152/99, non è più contemplata dalla normativa attuale, pur mantenendo rilevanza con riferimento alla disciplina sul divieto di abbandono di rifiuti

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La sentenza. Nel caso di specie, la Corte Suprema ha confermato la condanna al pagamento dell’ammenda prevista dall’articolo 137 comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006 comminata dal Tribunale di Pordenone al legale rappresentante di un’azienda vinicola che aveva effettuato lo scarico non autorizzato in pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti da attività di cantina.

La Corte di Cassazione, muovendo dalle premesse suvviste ha sancito che “in materia di inquinamento idrico l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche deve ritenersi subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie”; poiché, nel caso di specie, è risultata accertata “la continuità tra l’origine dello scarico ed il corpo ricettore, sicché deve escludersi l’applicabilità della diversa disciplina dei rifiuti” e “il convogliamento in pubblica fognatura era in effetti voluto, tanto che si operava sulla caditoia per modificarne l’originaria apertura e che l’evento, asseritamente accidentale, dello sversamento per errore di parte del vino grezzo in fase di travaso, sarebbe stato comunque antecedente allo scarico”, deve trovare applicazione la normativa di cui al Decreto Legislativo n.152/2006.

Diritto. Con la Sentenza n.38946 del 7.8.2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo avere ribadito che l’art. 74, comma 1, lett. ff) del D.Lgs. 152\06 definisce scarico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”, ha precisato che “l’immissione occasionale, originariamente prevista dal previgente d.lgs.152/99, non è più contemplata dalla normativa attuale, pur mantenendo rilevanza con riferimento alla disciplina sul divieto di abbandono di rifiuti.

Da ciò consegue che la disciplina delle acque trova applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue (liquide o semiliquide) in uno dei corpi recettori individuati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) effettuato tramite condotta (ovvero tramite tubazioni, o altro sistema stabile) anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale. In ogni altro caso, nel quale venga a mancare il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applicherà la disciplina in tema di rifiuti, ove configurabile”.