Torna l’obbligo di indicare in etichetta la sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento

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Il Decreto legislativo n.45/2017 reintroduce l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, dello stabilimento di confezionamento.

Le nuove disposizioni sono a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo.

Restano ferme le disposizioni recate dall’art. 119 del Reg. n.1308/2013/UE, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13,15 e 16 commercializzati nell’Unione europea o destinati all’esportazione e le disposizioni degli articoli 9 e 10 del Reg. n.1169/2011/UE.

I prodotti alimentari pre-imballati destinati alla trasformazione presso le collettività e quelli commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore, possono riportare l’indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, è identificata dalla località e dall’indirizzo. Quest’ultimo può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione della azienda o quando la sede dello stabilimento di produzione/confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta.

I prodotti alimentari pre-imballati che riportino il marchio di identificazione di cui al Reg. n.853/2004/CE o la bollatura sanitaria ai sensi del Reg. n.854/2004/CE, possono omettere l’indirizzo se il marchio contiene l’indicazione della sede dello stabilimento. Se l’azienda dispone di più stabilimenti, può indicarli tutti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

La sanzione per l’omissione della indicazione obbligatoria dello stabilimento è compresa tra 2 mila e 15 mila euro. Chi, riportando più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo è soggetto a sanzione tra 2 mila e 15 mila euro. Se l’indicazione è riportata in modo errato la sanzione è tra mille e 8 mila euro.

Queste disposizioni non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro UE, in Turchia, in uno Stato EFTA o SEE. Il Decreto entra in vigore a marzo 2018, i prodotti etichettati prima di tale data potranno essere venduti fino ad esaurimento scorte.