Il Diritto. Con la Sentenza n.10015 del 7.12.2016 (depositata in data 1.3.2017), la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che “ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato di frode in commercio, è la consegna dell’aliud pro alio, che si concreta” allorché vengano consegnati al consumatore prodotti sfusi “in quanto la condotta di averli previamente rimossi dalla confezione del produttore e posti in vendita senza alcuna indicazione di origine e provenienza induce il potenziale acquirente a ignorare tale caratteristica e concreta l’aliud pro alio, analogamente a quanto accade allorché si pongano in vendita prodotti all’origine congelati o surgelati senza tale indicazione, restando del tutto irrilevante il valore del bene”.
La sentenza. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano aveva condannato l’imputato “perché nella sua qualità di titolare di due punti vendita pasticceria panetteria, in relazione alla sua attività di “produzione e commercializzazione di pane, pasticceria e derivati”, deteneva, in due occasioni diverse, per la vendita alla clientela, prodotti alimentari di qualità diversa da quella dichiarata, in quanto nel banco espositore all’interno della rivendita erano detenuti prodotti dolciari da forno all’origine surgelati, privi dell’indicazione dell’origine nonché altri prodotti acquistati da ditte terze, tutti privi dell’indicazione del produttore, cosi compiendo atti idonei diretti in modo inequivocabile a porre in vendita cose mobili (prodotti dolciari) per origine, provenienza, qualità diverse da quelle dichiarate, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà”. La Corte Suprema ha stabilito che, sulla base dei principi sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità, non possono sussistere dubbi “circa la sussistenza degli elementi della frode in commercio consistente, nel caso di specie, nelle incontestate condotte di porre in vendita nell’espositore prodotti dolciari da forno all’origine surgelati (…) nonché altri prodotti acquistati da ditte terze, tutti privi dell’indicazione del produttore, condotte tenute nei due diversi punti vendita, puntualmente accertate nel giudizio di merito”, precisando altresì che le condotte dell’imputato integrano pacificamente “l’aliud pro alio richiesto dalla norma, rispetto alla aspettativa dei consumatori e ravvisando la fattispecie tentata”, non essendo stata detta merce effettivamente venduta.