E’ in vigore l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti in etichetta

2321

A partire da giovedì 5 aprile, come comunicato dal MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), è scattato l’obbligo di riportare in etichetta sede e indirizzo dello stabilimenti di produzione e confezionamento di prodotti alimentari, come già previsto dal D.Lgs. 145/2017.

Indicazione che si somma a quelle già previste dal Regolamento europeo su denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l’uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale. Gli operatori del settore saranno tenuti a indicare la località e l’indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l’immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l’alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto.

L’obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. In questo modo vengono garantite una corretta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e una più efficace tutela della salute.

In caso di inadempienza, sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2mila euro a 15mila Euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da mille euro a 8mila euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF).