Radiazioni ionizzanti, quale futuro nel trattamento degli alimenti?

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La direttiva prevede inoltre, a maggiore garanzia del processo tecnologico, che il trattamento dei prodotti con radiazioni ionizzanti debba avvenire solo in impianti muniti di autorizzazione.

Tali impianti devono quindi rispondere alle norme internazionali di buona tecnica di irraggiamento raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS (Food and Agriculture Organization of the United Nations/Organizzazione Mondiale della Sanità) del Codex Alimentarius e hanno quindi l’obbligo di tenere per ciascuna sorgente di radiazioni utilizzata un registro in cui vengono indicati per ogni lotto di produzione la natura e la quantità dei prodotti irradiati, il richiedente del trattamento, il destinatario dei prodotti, la data dell’irraggiamento, i materiali dei contenitori utilizzati nonché tutti i dati di dosimetria per il controllo del processo di irraggiamento.

Infine, a maggiore tutela della libera scelta del consumatore, la direttiva quadro stabilisce che i prodotti trattati con radiazioni ionizzanti debbano essere correttamente etichettati e cioè riportare la dicitura “irradiato” in etichetta, se venduti confezionati, o su un cartello in prossimità del recipiente che li contiene, se venduti sfusi. Lo stesso obbligo vige se un prodotto irradiato è utilizzato come ingrediente cioè la stessa dicitura deve accompagnare la sua denominazione nell’elenco degli ingredienti a prescindere dalla percentuale con cui esso è presente.

Le norme relative all’etichettatura prevedono inoltre che i prodotti alimentari se irradiati debbano riportare l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’impianto che ha effettuato il trattamento o il suo numero di riferimento. La direttiva comunitaria come già accennato, oltre a coprire gli aspetti generali e tecnici dell’attuazione del processo, ha previsto l’adozione di un elenco positivo di prodotti che, ad esclusione di tutti gli altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti. L’elenco è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 283 del 24/11/2009 a pagina 5 e prevede:

La direttiva comunitaria 1999/2/CE pone infine l’accento sulla necessità da parte di ogni stato membro di effettuare non solo controlli sugli impianti di irraggiamento ma anche, fatto del tutto innovativo, di effettuare controlli sui prodotti in fase di commercializzazione al fine di assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni vigenti, proteggere gli interessi del consumatore, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e assicurare la lealtà delle transazioni commerciali. Tali controlli, secondo quanto descritto nella direttiva quadro relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere condotti a partire dal 20 marzo 2001 e i risultati dei controlli devono essere comunicati alla Commissione.

Nell’ambito dei controlli la direttiva stabilisce inoltre che i metodi di analisi adottati per l’identificazione degli alimenti irradiati in fase di commercializzazione, devono essere conformi ai criteri di valutazione dei metodi di analisi riportati nelle relative direttive comunitarie cioè devono essere valutati e validati e, ai fini del controllo ufficiale, applicati solo nei laboratori autorizzati. Nel nostro Paese, le direttive comunitarie relative agli alimenti irradiati e i loro ingredienti sono state recepite con il D.Lgs 30 gennaio 2001 n.94.

Il decreto di recepimento si inserisce in un quadro normativo che già prevede una disciplina generale in materia di radiazioni ionizzanti e, per quanto riguarda più specificatamente gli alimenti, si colloca nel quadro normativo già tracciato dai decreti ministeriali 30 agosto del 1973 e 18 luglio1996 n. 454 che autorizzano rispettivamente l’irraggiamento di agli, patate e cipolle e di erbe aromatiche e spezie. Uno degli aspetti innovativi della normativa nazionale riguarda il provvedimento di autorizzazione degli impianti che è subordinato al rilascio del nulla osta all’impiego, già previsto per gli impianti che utilizzano radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 230 del 1995 e dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. Inoltre per gli impianti viene inserita la figura  del responsabile dell’osservanza di tutte le condizioni necessarie per garantire la corretta applicazione del trattamento. Per quanto riguarda i controlli analitici degli alimenti irradiati in fase di commercializzazione, essi devono essere effettuati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti individuate dal D.Lgs 3 marzo 1993 n.123, che disciplina il controllo ufficiale degli alimenti.

L’art. 17 del decreto di recepimento delle direttive comunitarie, demanda inoltre all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in considerazione della pregressa collaborazione con i gruppi tecnici comunitari, il compito di individuare i metodi atti a rilevare il trattamento con radiazioni ionizzanti e di fornire il supporto tecnico-scientifico ai laboratori deputati al controllo ufficiale. All’ISS, in base all’art. 1 della legge n. 282 del 30 aprile 1962, è anche affidato il compito delle analisi di revisione che si esplica attraverso l’esame del campione prelevato dalle strutture di vigilanza qualora risulti non conforme alle normative vigenti [1].

Relazione della commissione europea

L’ultima relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti è quella relativa all’anno 2010. La relazione raccoglie le informazioni trasmesse alla Commissione dai 27 Stati membri.

Nel 2010, 24 impianti di irradiazione autorizzati erano operativi in 13 Stati membri in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. Nel 2010 sono stati autorizzati due impianti di irradiazione, uno dalla Bulgaria e uno dall’Estonia. Nessun impianto di irradiazione autorizzato è stato chiuso. Sette impianti di irradiazione non hanno irradiato alimenti nel 2010.

Complessivamente sono state trattate con radiazioni ionizzanti 9263,4 tonnellate di prodotti negli Stati membri, l’88,55% delle quali è stato irradiato in tre Stati membri: Belgio (63,11%), Paesi Bassi (16,63%) e Francia (11,06%). Tra le categorie di prodotti irradiati le percentuali più elevate si riferiscono a: cosce di rana (47,67%), pollame (22,5%) e erbe aromatiche e spezie (15,86%). 27 Stati membri hanno fornito informazioni in merito ai controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto. Tre Stati membri non hanno effettuato alcun controllo analitico durante le ispezioni e i controlli ufficiali. Complessivamente sono stati raccolti 6244 campioni da 24 Stati membri.

Tre Stati membri hanno raccolto il 69,17% dei campioni (Germania 52,16%, Paesi Bassi 10,47% e Regno Unito 6,53%). 6052 campioni (96,92%) sono risultati conformi alle disposizioni delle direttive. 144 campioni (2,3%) sono risultati non conformi. Nella maggior parte dei casi la non conformità era dovuta a un’etichettatura non corretta e all’irradiazione di categorie di prodotti per le quali l’irradiazione non è autorizzata. 48 campioni (0,77%) hanno dato risultati dubbi. Le ragioni di tali risultati dubbi sono spesso legate a una mancata conferma dopo l’esito positivo delle prove di individuazione e/o alla difficoltà di determinare quale ingrediente degli alimenti composti è stato irradiato, anche in presenza di etichettatura [2].