Certificazioni, i Sistemi di Qualità come strumento difensivo

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Il valore dei Sistemi di Gestione della Qualità nell’ambito della difesa da eventuali contestazioni per prodotti non conformi.

Chiara Marinuzzi, Avvocato ed Esperta di Legislazione degli Alimenti

La domanda è frequente: quale valore hanno i Sistemi di Gestione della Qualità nell’ambito della difesa da eventuali contestazioni per non conformità del prodotto? Con l’espressione “Sistema di Gestione” si intende un insieme di procedure, sistemi informativi e sistemi informatici dedicati al governo di un processo tipicamente operativo, produttivo o amministrativo.

Si tratta di schemi normativi volontari che, in diversi ambiti (ad esempio, sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente, trattamento dei dati personali, prevenzione degli illeciti, etica), prevedono il rispetto di uno standard che comporta la definizione di manuali, procedure scritte, regolamenti interni, attività di formazione e addestramento del personale, audit e controlli interni, tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere ed ogni altro adempimento idoneo ad attestare il rispetto di una norma giuridica o tecnica.

L’evoluzione della normativa

Fino a qualche tempo fa la legislazione “ignorava”, nel senso che non dava giuridica rilevanza, alle norme volontarie, se non in alcuni casi. Si pensi, ad esempio, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al cui articolo 30 (che fornisce le caratteristiche che deve avere il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) prevede che, «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-Inail per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti» (articolo 30, comma 2).

Si tratta di un “riconoscimento” specifico che consente, a chi aderisce ai suddetti standard, di poter usufruire di una presunzione di conformità particolarmente significativa nel processo penale in quanto tale da comportare un’inversione dell’onere della prova. Tale “pioneristica” previsione si è accompagnata, negli ultimi anni, ad un nuovo approccio normativo che tende a superare la rigida separazione tra norme giuridiche e norme tecniche. Così, ad esempio, la certificazione ISO 9001 è frequentemente richiesta come requisito giuridico dalla normativa nazionale o regionale o dalla nuova normativa comunitaria in materia di privacy, così come la legislazione anticorruzione richiama i dettami delle norme ISO (ad esempio, analisi dei rischi, procedure, audit) e, ancora, in alcuni settori professionali vengono imposti i criteri delle norme UNI.

Nell’ambito più specifico del settore alimentare, la rilevanza delle certificazioni emerge, ad esempio, nel recente regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che diverrà applicabile dal 14 dicembre 2019.

In tale regolamento, il rispetto per le norme tecniche ed il relativo accreditamento da parte dell’organismo unico di certificazione (Accredia) vengono previsti più volte quali condizioni per il riconoscimento di organismi di controllo delegati (come quelli per il biologico) ovvero per i laboratori. Sempre all’interno di tale regolamento il valore dei Sistemi di Gestione della Qualità è reperibile nell’articolo 9, titolato “Norme generali in materia di controlli ufficiali”, in cui si legge che: «1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione, tra gli elementi, […] d) dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2».

Si tratta di un passaggio molto importante, che ufficializza il rispetto delle norme volontarie da parte degli operatori quale elemento per dimostrare, in sede di controllo ufficiale, da parte delle autorità competenti e degli organismi di controllo, la conformità alle normative in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari (ossia le materie oggetto del regolamento (UE) 2017/622). Anche de iure condendo si registra una tendenza in questo senso: il progetto di riforma dei reati agroalimentari (disegno di legge – atto Senato n. 283), già approvato nella scorsa legislatura e riavviato in discussione al Senato, elenca, ad esempio, una serie di protocolli preventivi di sistema (spesso facenti parte dei principali schemi di certificazione) che l’operatore del settore alimentare (Osa) dovrebbe mettere in atto per impostare un modello di organizzazione ex decreto legislativo 231/01, che possa costituire un’esimente per la rigorosa responsabilità amministrativa dell’ente (articolo 31).

La rilevanza del Sistema di Gestione in fase di difesa

Per l’attribuzione delle responsabilità penali e amministrative deve sussistere sia un “elemento oggettivo” che un elemento “soggettivo”; il primo consiste nella condotta umana, nell’evento naturalistico e nel rapporto di causalità che lega la condotta all’evento, mentre il secondo è costituito dall’atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall’ordinamento per l’integrazione dell’illecito.

Poiché l’elemento soggettivo si concretizza in un atteggiamento di colpa, consistente nell’imprudenza, imperizia, negligenza o nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che il legislatore pone a tutela di un determinato bene giuridico (ad esempio, la salute del consumatore), la verifica di tale aspetto non può che consistere un’indagine sulle attività e le cautele che il soggetto ha posto in essere per evitare l’evento dannoso.

Sia la giurisprudenza penale che quella “amministrativa” (relativamente agli illeciti amministrativi di cui alla legge 689/81) sono pacifiche nel ritenere che la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità penale o amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Viene quindi applicato il principio di inesigibilità (non espressamente codificato nell’ordinamento italiano, ma condiviso da parte della dottrina e della giurisprudenza), secondo cui deve essere esclusa la colpevolezza qualora l’agente abbia agito in circostanze tali da non potersi umanamente pretendere un comportamento diverso.

La valutazione della diligenza gioca un ruolo fondamentale anche in ambito civilistico, ossia nel rapporto fra privati. Peraltro, oggi, anche il rivenditore viene sempre maggiormente responsabilizzato, con la conseguenza che lo stesso richiede sempre maggiori garanzie al proprio fornitore, tra cui certificazioni di prodotto e di processo. In un’importante sentenza della Cassazione, il ruolo del venditore è stato definito in modo decisamente netto affermando che: “Posto che i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l’uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare stato e qualità della merce e a controllare in modo adeguato l’assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa” (Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 15824 del 10 luglio 2014). In tale contesto, gioca un ruolo fondamentale la dimostrazione delle modalità di gestione dell’autocontrollo, che implica:

  • analisi del rischio;
  • gestione del rischio;
  • rintracciabilità del prodotto;
  • selezione dei fornitori;
  • gestione delle informazioni al consumatore;
  • analisi e controlli.

Attività il più delle volte regolamentate dalle norme volontarie relative ai diversi schemi di certificazione.

Tali schemi, pur non godendo direttamente di valenza giuridica nel settore alimentare, ossia non costituendo esimente dell’illecito o presunzione di conformità (come viceversa previsto nel caso della sicurezza sul lavoro), rappresentano tuttavia uno strumento difensivo molto importante.

Conclusioni

L’adesione a schemi di certificazione sta acquisendo sempre maggiore rilevanza giuridica nel settore alimentare. Sebbene ad essi non siano ancora connesse forme di esimente o presunzioni di conformità (come viceversa avviene in materia di sicurezza ed igiene del lavoro), gli stessi sono destinati a svolgere un ruolo molto significativo per la dimostrazione della diligenza, quale causa di esclusione della responsabilità, nell’ambito di contestazioni per non conformità sia sotto il profilo penale, che sotto quello amministrativo nonché in sede civilistica.

La sempre maggiore importanza dei Sistemi di Gestione di Qualità emerge senza dubbio nel nuovo regolamento sui controlli ufficiali e sicuramente, nella normativa futura, il rapporto tra normativa cogente e volontaria sarà destinato a crescere ulteriormente.