I valori massimi di tetraidrocannabinolo negli alimenti contenenti canapa sono stabiliti per legge

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto 4 novembre 2019 che stabilisce i valori massimi della concentrazione di THC (tetraidrocannabinolo) negli alimenti. La ratio della norma è riconducibile al Reg. n.764/2008/CE, che stabilisce le procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la Decisione n.3052/95/CE.

I prodotti coinvolti sono la canapa (pianta della Cannabis sativa L.) rispondente ai requisiti dell’art.32, comma 6, del Reg. n.1307/2013/UE e gli alimenti derivati dalla canapa ossia parti e/o derivati dalle parti della canapa (semi, farina, olio) che hanno un significativo consumo alimentare, ai sensi del Reg. n.2015/2283/UE. Per THC (tetraidrocannabinolo) totale si intende la concentrazione risultante dalla somma delle concentrazioni della sostanza Δ9 -THC [(-)-trans- Δ9 -THC ] e del precursore acido non attivo Δ9 -THCA-A (acido delta-9-tetraidrocannabinolico A).

Il limite massimo di THC totale nei semi di canapa e farina ottenuta dai semi di canapa è di 2,0 mg/kg; nell’olio ottenuto dai semi di canapa è di 5,0 mg/kg; negli integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa è di 2,0 mg/kg. Il campionamento di alimenti deve avvenire secondo le regole di base previste dal Reg. n.401/2006/CE al fine di ottenere un campione di laboratorio omogeneo rappresentativo.

Il metodo di analisi deve far riferimento a quanto previsto dalla Raccomandazione n.2016/2115/UE sul monitoraggio della presenza di Δ9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro UE, in Turchia o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE sono considerate compatibili con questa misura.