Frodi alimentari, il profilo giuridico tra sicurezza e contraffazione

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    Le frodi alimentari costituiscono un’attività delittuosa che viene posta in essere attraverso tecniche sempre più evolute che richiedono conoscenze specialistiche e per contrasto indagini sempre più mirate per individuarne i responsabili.

    In tema di astratte ipotesi di illeciti penali, il codice penale disciplina i reati posti a tutela della salute pubblica, quali l’avvelenamento, l’adulterazione, la contraffazione e il commercio di sostanze alimentari nocive; nonché altre ipotesi di illeciti volti alla salvaguardia del commercio, della genuinità alimentare, della lealtà dei traffici commerciali, della correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, quali la frode in commercio, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la vendita di sostanze alimentari non genuine, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

    Oltre alla normativa codicistica, anche la legislazione speciale fissa una serie di requisiti di sicurezza igienico sanitaria che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare e che, in caso di violazione, comportano l’applicazione di sanzioni spesso di carattere penale.

    Principalmente la norma di riferimento è l’art. 5 della Legge n. 283/1962 che punisce la produzione, la detenzione, la vendita e la somministrazione di alimenti non conformi dal punto di vista sanitario e potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore, ad esempio prodotti alimentari contaminati da patogeni o adulterati, prodotti alimentari in cui siano stati trovati parassiti o che abbiano subito fenomeni di insudiciamento, ovvero alimenti alterati o, comunque, detenuti in cattivo stato di conservazione.

    I soggetti potenzialmente imputabili della violazione all’interno della filiera alimentare sono molteplici (ad esempio, il produttore, il confezionatore, il grossista, il venditore ecc.), ma a seconda della violazione posta in essere sarà necessario individuare il reale responsabile.

    Per alcune tipologie di reati, oltre quella della persona fisica, può essere riconosciuta anche la responsabilità dell’impresa alimentare identificata come persona giuridica: il D.lgs 231/01 stabilisce che l’ente possa essere chiamato a rispondere in concorso con la persona fisica, autore materiale del cd. “reato presupposto” (rientrano per esempio in questa categoria i delitti contro l’industria e il commercio), a meno che non provi di essersi dotato di procedure atte ad assicurare un’efficiente organizzazione, gestione e controllo tali da prevenire la commissione di determinate fattispecie di reati. In presenza di un c.d. “reato presupposto” occorre infatti verificare lo specifico legame fra il soggetto attivo e l’ente: l’interconnessione tra illecito penale e amministrativo è data dall’interesse o vantaggio conseguito dall’impresa alimentare attraverso la realizzazione dell’illecito.

    La predisposizione di modelli organizzativi e conseguentemente l’efficacia degli stessi a realizzare quell’attività di prevenzione a cui sono finalizzati, autorizza ad escludere la responsabilità dell’ente.

    Per contrastare le frodi alimentari sono state varate anche alcune proposte di riforma legislativa, attualmente in corso di esame da parte delle commissioni parlamentari, quali il disegno di legge recante nuove norme in materia di reati agroalimentari e il recentissimo disegno di legge, presentato lo scorso 25 febbraio dal Consiglio dei Ministri, che introduce nuove ipotesi di reato, quali quello di agropirateria e che apporta alcune modifiche al Codice penale, alla legislazione speciale di settore (Legge n. 283/1962) e alla legge in materia di responsabilità delle persone giuridiche (Decreto legislativo n. 231/2001) in un’ottica di maggiore coordinamento.

    Le suddette proposte di riforma derivano dalla necessità di soddisfare le seguenti esigenze:

    –              riorganizzare la categoria dei reati alimentari, in modo da assicurare l’effettiva tutela dei beni giuridici oggetto di protezione;

    –              aggiornare il sistema sanzionatorio al fine di realizzare la cd. tutela penale dell’economia e attuare concretamente un’efficace azione di prevenzione delle frodi alimentari;

    –              costruire una specifica disciplina dei modelli di organizzazione e gestione in prospettiva esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

    Per quanto concerne le nuove ipotesi di reato, si segnala l’introduzione del reato di agropirateria che mira ad incriminare le condotte stabili e metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare. È prevista anche una revisione del reato di frode che anticipa e amplia il fronte della tutela attualmente esercitata dall’art. 515 c.p., legata alla consegna materiale del prodotto, allargandola anche ad attività realizzate in fasi precedenti come il ricorso a segni distintivi con indicazioni false e ingannevoli.

    In relazione alle sanzioni, oltre ad un incremento dei limiti edittali (con la previsione di una specifica aggravante in caso di “falso biologico” e “falsa indicazione d’origine”) con riguardo alle ipotesi di frode degli alimenti, sono state introdotte diverse pene accessorie che impattano direttamente sull’attività d’impresa e sulle relative modalità di esercizio quali l’interdizione a ricoprire uffici direttivi delle imprese, divieti di ottenere autorizzazioni allo svolgimento di attività imprenditoriali nonché l’accesso a contributi pubblici, finanziamento, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo Stato, dall’Unione europea o da altri enti pubblici.  Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva specifica può inoltre essere disposta la chiusura delle attività e la revoca di autorizzazioni, licenze o provvedimenti amministrativi che ne consentono l’esercizio fino alla chiusura definitiva dello stabilimento.

    E ancora, vengono suggerite alcune modifiche anche al D.lgs 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: è infatti prevista l’introduzione di una nuova disposizione con la quale si precisano le caratteristiche che il modello di organizzazione e gestione deve avere per poter assumere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti.

    Studio Legale Avv. Gaetano Forte 

    Avvocato Gaetano Forte, titolare dell’omonimo Studio ed esperto in diritto penale d’impresa con particolare riguardo ai reati alimentari, ai reati ambientali ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Lo Studio assiste sia livello giudiziale che stragiudiziale primarie imprese del settore alimentare. I professionisti dello Studio Legale Forte svolgono poi attività di consulenza legale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti, contrattualistica d’impresa, diritto comunitario nonché di elaborazione e gestione del modello organizzativo ex D.lvo 231/2001.