Nuove norme per importare i prodotti biologici dai Paesi extra UE

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Il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2021 abroga il Decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018, e riporta le disposizioni attuative del Regolamento n.1235/2008/CE recante a sua volta le modalitĂ  di applicazione del Regolamento n. 834/2007/CE per quanto riguarda l’importazione di prodotti biologici di Paesi extra UE.

I prodotti biologici di Paesi terzi possono essere importati solo dagli operatori iscritti nella categoria “importatori” dell’elenco nazionale degli operatori biologici, disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole. Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti possono essere consegnati solo ad un “primo destinatario” (persona fisica o giuridica) iscritta nella categoria “Importatori” o “Preparatori” dell’elenco nazionale.

Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione, utilizzano il sistema TRACES. Almeno sette giorni prima dell’arrivo del carico, gli importatori devono trasmettere al Ministero delle politiche agricole e all’Agenzia delle Dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB (Sistema informatico biologico).

La merce bio importata è ispezionata dagli organismi di controllo. La frequenza delle ispezioni è definita dalla valutazione del rischio condotta secondo i criteri indicati nell’allegato I del Decreto.